ACCORDO

 

Il giorno 12 del mese di febbraio 1999

tra

la Banca di Roma S.p.A.

e

le Delegazioni Sindacali Aziendali FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB e UILC.A.

premesso che:

tutto ciò premesso le Parti stesse convengono di riformare il Fondo di Previdenza per il personale della Banca di Roma (d'ora in poi definito Fondo BdR), secondo le linee di seguito enunciate.

le Fonti Istitutive provvederanno a modificare le norme dello Statuto del Fondo secondo le previsioni e criteri fissati dal D.Lgs. n.124/1993 entro un mese dalla stipula del presente Accordo;

i dipendenti in servizio non iscritti al Fondo e quelli assunti dal 28/4/1993 potranno aderire al Fondo BdR con le contribuzioni e le decorrenze appresso indicate;

analoga facoltà viene prevista anche per i dipendenti delle Aziende Partecipate dal Gruppo Bancaroma, ove vengano raggiunte, nelle singole Aziende, apposite intese in tal senso con le OO.SS. per la costituzione della previdenza complementare in favore di detto personale.

OBIETTIVI DELLA RIFORMA

Allo scopo di risanare il Fondo BdR ed uniformarlo contestualmente a criteri di corrispettività ed al principio della capitalizzazione individuale, le parti istitutive - in virtù delle facoltà loro conferite dalla L.449/1997, art. 59, co.3 e successive integrazioni - convengono sulla necessità di una riforma che preveda:

a) la revisione dell'attuale gestione "a prestazione definita";

b) la costituzione di una gestione autonoma a "contribuzione definita".

Obiettivi principali della riforma sono:

GESTIONE A PRESTAZIONE DEFINITA

1. PARTECIPANTI

Alla Alla gestione a prestazione definita partecipano: gestione a prestazione definita partecipano:

2. CONTRIBUZIONE

A A far tempo dall'1/1/1998: far tempo dall'1/1/1998:

3. PRESTAZIONI

Personale Personale in servizio all'entrata in vigore del nuovo Statuto in servizio all'entrata in vigore del nuovo Statuto

La quota del trattamento pensionistico erogata dalla gestione a prestazione definita è determinata in ragione dello 0,6% della retribuzione di riferimento individuata dall'art. 47 dello Statuto attualmente in vigore, in godimento alla data del 31/12/1997, entro il limite del massimale previsto dall'art. 48 del medesimo Statuto (L. 60.188.000), per ogni anno di anzianità contributiva maturata fino al 31/12/1997, entro il limite temporale di 40 anni.

Una quota pari allo 0,10% dell'aliquota del 5,70% indicata al punto 2.a) verrà distribuita sulle fasce di reddito eccedenti il massimale di cui sopra, con un sistema di scaglioni analogo a quello attualmente in vigore nell'AGO ed un sistema di corrispondenti aliquote opportunamente riproporzionate.

Ex Ex dipendenti alla medesima data dipendenti alla medesima data

Per il quinquennio 1999 - 2003 è sospesa l'indicizzazione di tutte le pensioni, anche differite in attesa di liquidazione. La sospensione è estesa al personale in servizio

all'entrata in vigore del nuovo Statuto che andrà in pensione nel medesimo

quinquennio.

GESTIONE A CONTRIBUZIONE DEFINITA

1 . PARTECIPANTI

Alla gestione a contribuzione definita partecipano:

2. CONTRIBUZIONE

A far tempo dall'1/1/1998:

per il personale di cui alle lettere a) e b) contribuiscono:

Per il personale di cui alla lettera c) contribuiscono:

PRESTAZIONI

Le prestazioni della gestione a contribuzione definita, calcolate al tasso medio di rendimento del sistema (attualmente pari al 3,3% medio annuo), potranno essere erogate in forma di rendita, ovvero, in forma mista 'rendita / capitale'; in questo secondo caso, la prestazione in forma di capitale non potrà eccedere il 50% del montante contributivo individuale.

REINTEGRO RISERVA MATEMATICA

La Banca, sulla base delle risultanze di apposita analisi statistico attuariale, che verrà fornita nei dettagli alla Commissione Paritetica, provvederà - come per il passato - al reintegro del danno attuariale procurato alle riserve matematiche del Fondo dalle risoluzioni del rapporto di lavoro per uscite anticipate derivanti da programmi di esodi incentivati o da accordi tra Azienda e OO.SS. per la riduzione di personale. Ciò avverrà secondo modalità tecniche suggerite dalla suddetta analisi.

COMMISSIONE PARITETICA

Le fonti istitutive convengono di insediare una Commissione Paritetica composta da un rappresentante sindacale per ogni sigla firmataria del presente accordo e da membri designati dalla Banca. Alla Commissione è affidato il compito di elaborare, in coerenza con il presente accordo, il nuovo Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria del Fondo (art. 15 dello Statuto attualmente in vigore).

La stessa Commissione avrà anche il compito di individuare fasi di verifica.