ACCORDO
Il giorno 12 del mese di febbraio 1999
tra
la Banca di Roma S.p.A.
e
le Delegazioni Sindacali Aziendali FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB e UILC.A.
premesso che:
• il sistema di copertura pensionistica complementare del personale iscritto al Fondo di Previdenza per il Personale della Banca di Roma è a "prestazione definita";
• a seguito del D.Lgs. n.124/1993 (e successive modificazioni), recante norme per la "Disciplina delle Forme Pensionistiche Complementari", il Fondo BdR è divenuto un fondo a "collettività chiusa" in quanto è stata preclusa l'iscrizione del personale assunto dal 28/4/1 993;
• i bilanci tecnici del Fondo BdR evidenziano, pertanto, una situazione di progressivo squilibrio patrimoniale accentuata dal concomitante aumento del numero dei pensionati;
• la Legge n. 449/1997 prevede all'art.59, 3° comma, che le forme pensionistiche a prestazione definita possano essere trasformate in forma a contribuzione definita mediante accordi stipulati con le OO.SS. maggiormente rappresentative del personale dipendente;
• in data 30/7/1998 è stata stipulata tra le Parti un'Intesa Preliminare i cui contenuti si intendono qui richiamati e confermati;
tutto ciò premesso le Parti stesse convengono di riformare il Fondo di Previdenza per il personale della Banca di Roma (d'ora in poi definito Fondo BdR), secondo le linee di seguito enunciate.
le Fonti Istitutive provvederanno a modificare le norme dello Statuto del Fondo secondo le previsioni e criteri fissati dal D.Lgs. n.124/1993 entro un mese dalla stipula del presente Accordo;
i dipendenti in servizio non iscritti al Fondo e quelli assunti dal 28/4/1993 potranno aderire al Fondo BdR con le contribuzioni e le decorrenze appresso indicate;
analoga facoltà viene prevista anche per i dipendenti delle Aziende Partecipate dal Gruppo Bancaroma, ove vengano raggiunte, nelle singole Aziende, apposite intese in tal senso con le OO.SS. per la costituzione della previdenza complementare in favore di detto personale.
OBIETTIVI DELLA RIFORMA
Allo scopo di risanare il Fondo BdR ed uniformarlo contestualmente a criteri di corrispettività ed al principio della capitalizzazione individuale, le parti istitutive - in virtù delle facoltà loro conferite dalla L.449/1997, art. 59, co.3 e successive integrazioni - convengono sulla necessità di una riforma che preveda:
a) la revisione dell'attuale gestione "a prestazione definita";
b) la costituzione di una gestione autonoma a "contribuzione definita".
Obiettivi principali della riforma sono:
- per il personale in servizio all'entrata in vigore del nuovo Statuto, già iscritto al Fondo BdR, il mantenimento di un trattamento prossimo a quello previsto dall'attuale Statuto, mediante la previsione di una pensione "mista": a prestazione definita, per l'anzianità contributiva maturata sino al 31/12/1997; a contribuzione definita per l'anzianità maturata successivamente;
- per il personale già titolare di pensione alla medesima data, il mantenimento delle prestazioni in godimento;
- per il personale privo di copertura previdenziale, l'istituzione di un sistema di previdenza complementare in linea con le previsioni del D. Lgs. 124/1993.
GESTIONE A PRESTAZIONE DEFINITA
1. PARTECIPANTI
Alla Alla gestione a prestazione definita partecipano: gestione a prestazione definita partecipano:
a) il personale in servizio all'entrata in vigore del nuovo Statuto, già iscritto al Fondo BdR;
b) gli ex dipendenti che, alla medesima data, risultino già pensionati o in attesa di percepire una pensione differita, nonché i loro aventi causa.
2. CONTRIBUZIONE
A A far tempo dall'1/1/1998: far tempo dall'1/1/1998:
a) a favore del personale di cui alla precedente lettera 1.a), la Banca contribuisce nella misura del 5,70% della retribuzione di riferimento individuata dall'art. 8 dello Statuto attualmente in vigore. L'aliquota contributiva indicata- individuata come aliquota di equilibrio sulla base delle risultanze statistico attuariali (prestazioni maturate al 31.12.1997, blocco quinquennale della indicizzazione delle pensioni, miglioramento della redditività al 4,3% medio annuo nominale) sostituisce quella attualmente in vigore.
b) L'aliquota già a carico del lavoratore, prevista dal menzionato Statuto, è stornata a favore della gestione a contribuzione definita.
3. PRESTAZIONI
Personale Personale in servizio all'entrata in vigore del nuovo Statuto in servizio all'entrata in vigore del nuovo Statuto
La quota del trattamento pensionistico erogata dalla gestione a prestazione definita è determinata in ragione dello 0,6% della retribuzione di riferimento individuata dall'art. 47 dello Statuto attualmente in vigore, in godimento alla data del 31/12/1997, entro il limite del massimale previsto dall'art. 48 del medesimo Statuto (L. 60.188.000), per ogni anno di anzianità contributiva maturata fino al 31/12/1997, entro il limite temporale di 40 anni.
Una quota pari allo 0,10% dell'aliquota del 5,70% indicata al punto 2.a) verrà distribuita sulle fasce di reddito eccedenti il massimale di cui sopra, con un sistema di scaglioni analogo a quello attualmente in vigore nell'AGO ed un sistema di corrispondenti aliquote opportunamente riproporzionate.
Ex Ex dipendenti alla medesima data dipendenti alla medesima data
Per il quinquennio 1999 - 2003 è sospesa l'indicizzazione di tutte le pensioni, anche differite in attesa di liquidazione. La sospensione è estesa al personale in servizio
all'entrata in vigore del nuovo Statuto che andrà in pensione nel medesimo
quinquennio.
GESTIONE A CONTRIBUZIONE DEFINITA
1 . PARTECIPANTI
Alla gestione a contribuzione definita partecipano:
a) il personale in servizio all'entrata in vigore del nuovo Statuto, già iscritto al Fondo BdR.
Alla stessa gestione a contribuzione definita possono inoltre partecipare:
b) il personale non di prima occupazione, in servizio all'entrata in vigore del nuovo Statuto e non iscritto ad alcun Fondo aziendale, ovvero assunto successivamente;
c) il personale di prima occupazione assunto dal 28 aprile 1993 ed in servizio all'entrata in vigore del nuovo Statuto, ovvero assunto successivamente a quest'ultima data;
d) il personale delle Aziende Partecipate dal Gruppo Bancaroma, secondo quanto precedentemente previsto.
2. CONTRIBUZIONE
A far tempo dall'1/1/1998:
per il personale di cui alle lettere a) e b) contribuiscono:
a) il personale medesimo conferendo:
• il 2% della retribuzione di riferimento individuata dall'art. 8 dello Statuto
attualmente in vigore, stornato dalla gestione a prestazione definita;
• fino a 4 punti dell'accantonamento annuo al Fondo per il Trattamento di Fine Rapporto.
b) La Banca nella misura del 2% della menzionata retribuzione di riferimento.
Per il personale di cui alla lettera c) contribuiscono:
a) il personale medesimo conferendo:
• un contributo entro i limiti imposti dalle previsioni di detraibilità fiscale e contributiva tempo per tempo vigenti (attualmente, fino ad un massimo del 2% della retribuzione imponibile ai fini dell'AGO, entro il limite di £ 2.500.000 annui);
• l'intero accantonamento annuale al Fondo per il Trattamento di Fine Rapporto.
b) La Banca nella misura dell'1% della retribuzione di riferimento indivi-duata dall'art. 8 dello Statuto attualmente in vigore; a far tempo dal 1.1.2000, la predetta misura verrà elevata al 2%.
PRESTAZIONI
Le prestazioni della gestione a contribuzione definita, calcolate al tasso medio di rendimento del sistema (attualmente pari al 3,3% medio annuo), potranno essere erogate in forma di rendita, ovvero, in forma mista 'rendita / capitale'; in questo secondo caso, la prestazione in forma di capitale non potrà eccedere il 50% del montante contributivo individuale.
REINTEGRO RISERVA MATEMATICA
La Banca, sulla base delle risultanze di apposita analisi statistico attuariale, che verrà fornita nei dettagli alla Commissione Paritetica, provvederà - come per il passato - al reintegro del danno attuariale procurato alle riserve matematiche del Fondo dalle risoluzioni del rapporto di lavoro per uscite anticipate derivanti da programmi di esodi incentivati o da accordi tra Azienda e OO.SS. per la riduzione di personale. Ciò avverrà secondo modalità tecniche suggerite dalla suddetta analisi.
COMMISSIONE PARITETICA
Le fonti istitutive convengono di insediare una Commissione Paritetica composta da un rappresentante sindacale per ogni sigla firmataria del presente accordo e da membri designati dalla Banca. Alla Commissione è affidato il compito di elaborare, in coerenza con il presente accordo, il nuovo Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria del Fondo (art. 15 dello Statuto attualmente in vigore).
La stessa Commissione avrà anche il compito di individuare fasi di verifica.