ACCORDO
Il giorno 20 del mese di marzo 1998
tra la BANCA DI ROMA S.p.A.
e
le Segreterie Nazionali della FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UIB/UIL;
le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali della Banca di Roma FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL e UIB/UIL;
la Delegazione Sindacale Aziendale della Banca di Roma SINFUB;
premesso che
Il 25 marzo 1997 sono state illustrate a tutte le OO.SS. le linee guida dei processi di riorganizzazione e di ristrutturazione delle Aziende del Gruppo.
Con lettera del 16 aprile 1997, avente per oggetto "Piano di recupero industriale e costo del lavoro", nel riconfermare le predette linee guida, è stato, tra l'altro, precisato che "per il terzo anno consecutivo non sono stati distribuiti dividendi alle azioni ordinarie delle Banche e che l'andamento del mercato del credito, per le crescenti pressioni concorrenziali, segnala che non sono immaginabili significativi recuperi sui volumi e sui ricavi, che anzi, a livello di sistema, sono strutturalmente calanti; la riduzione degli spread, del 20% dal 1992 al 1996, è stato affermato, proseguirà, come sostenuto da autorevoli centri di ricerca, in misura analoga fino al 2000".
E' stato, nell'occasione, precisato che la Banca non può attendersi recuperi di redditività in assenza di significativi interventi sui costi, in particolare sul costo del personale che dovrebbe ridursi, nel triennio, di almeno il 15% rispetto al 1996.
E' stata altresì trasmessa alle OO.SS. ampia documentazione comprendente il Piano Industriale, che qui si richiama nella sua interezza, a sostegno di quanto addotto dalla Banca concernente, tra l'altro, il numero delle risorse in eccedenza.
Con la citata lettera del 16 aprile 1997 la Banca di Roma S.p.A., ha avviato le procedure contrattuali previste per il caso di "tensioni occupazionali" allo scopo di creare le condizioni - economiche e gestionali - indispensabili per il rilancio della Banca stessa.
Sono intervenuti numerosi incontri nel corso dei quali le OO.SS. hanno avanzato richieste di approfondimenti e di migliori formulazioni soprattutto in ordine agli indirizzi e strategie che la Banca avrebbe inteso adottare per il futuro, allo scopo dì fare fronte alla situazione organizzativa e produttiva prospettata.
In occasione di detti incontri, la Banca, in accoglimento delle citate richieste delle OO.SS., ha illustrato le linee di sviluppo strategico per il periodo 1997 - 2000 e i relativi piani e programmi di riorganizzazione, in ordine ai quali è stata fornita alle OO.SS. adeguata documentazione riguardante anche l'entità della necessaria riduzione del costo del personale ed il numero delle unità conseguentemente in eccedenza; la Banca ha infatti "rappresentato l'esigenza indifferibile di ricondurre il costo del personale nelle sue varie componenti, anche attraverso la riduzione del numero degli addetti, entro livelli più coerenti con la propria situazione economica e gestionale".
Detta ultima questione, allo scopo di individuare congiuntamente, anche nell'ambito dei principi e delle previsioni di cui all'intervenuto "Protocollo d'intesa sul settore bancario" del 4 giugno 1997, soluzioni atte a ridurre l'anzidetto costo, ha costituito oggetto di confronto con tutte le OO.SS.
In tale ambito, in data 28 giugno 1997, tra la Banca di Roma S.p.A. e le delegazioni sindacali Fabi, Falcri, Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Uib/Uil e in data 12 luglio 1997 tra la Banca di Roma e le Delegazioni sindacali Sinfub e Sindirigenticredito sono stati sottoscritti i relativi accordi in materia di riduzione del costo del personale, che qui devono intendersi richiamati e confermati e che così recitano in particolare: "le misure di cui sopra concorrono con quanto sarà possibile conseguire con il processo di incentivazione all'esodo, già in atto, e con l'attivazione, non prima del prossimo mese di ottobre, delle procedure di legge vigenti in materia di esuberi di personale, nella prospettiva di avvalersi delle misure di sostegno che verranno individuate dalle parti sociali in attuazione del Protocollo d'intesa sul settore bancario del 4 giugno 1997".
Con il predetto accordo del 28 giugno 1997 si è esaurita, come tra le parti concordato, la procedura di cui agli Artt. 147 e 150 del CCNL 1994, avviata, come detto, il 16 aprile 1997.
La Banca, anche nell'ambito delle modifiche già apportate alla struttura della Direzione Generale e della "Rete" nonché della realizzazione dei processi di riorganizzazione delle attività produttive, ha continuato a favorire processi di incentivazione all'esodo riducendo, al 28 febbraio 1998, le originarie eccedenze.
La Legge 27 dicembre 1997, n.449 - Art. 59, comma 3 -, nelle more della costituzione, ai sensi dell'art.2, comma 28, della L.662196, dei Fondi nazionali di settore di sostegno al reddito, consente di definire, in caso di esuberi di personale, mediante accordi tra le parti da sottoscriversi entro la data del 31 marzo 1998, strumenti e misure per agevolare l'esodo e per sostenere il reddito del personale collocato in mobilità, ivi ricomprendendo, in particolare, la determinazione pattizia dei criteri necessari per l'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità.
La Banca ha avviato con lettera del 23 febbraio 1998, nei confronti di tutte le OO.SS., le procedure di cui agli Artt. 4 e 24 della L.223/91 per la risoluzione delle eccedenze di cui al citato Piano Industriale ancora risultanti.
Le parti hanno sviluppato un serrato confronto, anche alla luce degli Accordi intervenuti in materia a livello nazionale, nel corso del quale:
- hanno confermato l'esigenza che la riduzione degli organici si realizzi, tempo per tempo, in stretta correlazione con lo sviluppo e l'effettiva realizzazione dei processi di riorganizzazione aziendale, di cui al citato piano industriale;
- hanno ribadito la necessità che, a tal fine, si faccia prioritario ricorso al criterio della volontarietà, per poi adottare, ove necessario, il criterio del possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione a carico dell'AGO, nonché, ove ancora necessario, quello della maggiore prossimità alla maturazione al diritto stesso, tenendo conto, eventualmente, dei carichi familiari.
Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra rappresentate, si conviene quanto segue:
Il presente accordo rappresenta l'attuazione della riduzione di organici necessaria per rendere strutturale la riduzione del costo del personale e per consentire al termine del triennio il ripristino dei normali trattamenti economici.
Allo scopo di contemperare gli effetti sul piano sociale della riduzione di personale con le necessarie esigenze organizzativi e produttive dell'azienda, la risoluzione del rapporto di lavoro riguarderà per il corrente anno, a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo, n. 700 unità.
La risoluzione del rapporto di lavoro del restante personale in eccedenza avverrà nel corso del 1999 e del 2000, in funzione della prevista, graduale realizzazione del processo in atto di riorganizzazione delle attività produttive della Banca, sulla base di accordi di verifica con le OO.SS. firmatarie del presente accordo, fermi restando fin da ora i criteri generali che seguono, avvalendosi le parti della facoltà di proroga dei termini ai sensi del comma 4 dell'art.8 della L.236/93.
Quanto precede riguarderà il personale dipendente della Banca cui si applicano i contratti collettivi dei credito, ivi compresi i dirigenti, ferme restando per questi ultimi le norme di legge e di contratto a loro applicabili.
Per l'individuazione del personale di cui ai punti precedenti, si adotterà in via prioritaria, per ciascuna fase, il criterio della volontarietà.
Pertanto, allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui alla predetta prima fase, tutti coloro che, alla data del 31 maggio 1998, data di prevista risoluzione del rapporto di lavoro delle predette 700 unità, avranno maturato, o matureranno entro i 48 mesi successivi, i requisiti per l'accesso alla pensione AGO, di anzianità o vecchiaia, verranno interessati a manifestare la propria adesione entro e non oltre la data del prossimo 20 aprile 1998.
Tali adesioni si intenderanno accolte dalla Banca salvo diversa comunicazione scritta in merito alla data della risoluzione del rapporto di lavoro, da trasmettere agli interessati entro il 30 aprile, in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative; di ciò verrà data comunicazione alle OO.SS. (numero, categorie, collocazione territoriale ed anzianità).
Qualora il numero delle adesioni volontarie suscettibili di accoglimento risultasse superiore all'obiettivo da conseguire in questa prima fase, l'individuazione dei lavoratori che lasceranno l'azienda riguarderà, fino alla concorrenza del citato obiettivo, innanzitutto il personale che, alla data del 31 maggio 1998, sia in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia, anche se abbia diritto al mantenimento in servizio, e poi, ove necessario, quello più prossimo alla maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia a carico dell'AGO, Le adesioni eccedenti il predetto numero saranno soddisfatte, gradualmente e comunque nelle fasi successive.
Nell'ipotesi in cui, invece, il numero delle adesioni volontarie di cui sopra risultasse inferiore all'obiettivo previsto per questa prima fase, l'individuazione degli ulteriori lavoratori fino alla concorrenza di detto obiettivo, ai quali si applicheranno le previsioni di legge in materia di riduzione di personale, riguarderà anzitutto il personale che, alla data del 31 maggio 1998, sia in possesso dei requisiti di legge previsti per avere diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia, anche se abbia diritto al mantenimento in servizio.
Se il numero di questi ultimi dovesse risultare superiore al numero degli esodi ancora da conseguire, si terrà conto, ai fini del raggiungimento del citato obiettivo, dei singoli carichi familiari.
L'eventuale ulteriore individuazione di altri lavoratori, sempre ai fini del conseguimento dell'obiettivo previsto per la prima fase, avverrà adottando il criterio della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia a carico dell'AGO. Anche in tal caso, ove il numero di questi lavoratori dovesse superare l'obiettivo da conseguire, si terrà conto dei carichi familiari.
Allo scopo di salvaguardare la funzionalità della struttura operativa ed organizzativa aziendale in tutte le sue componenti, potrà essere mantenuto in servizio, ancorché in possesso dei suddetti requisiti, un numero di lavoratori non superiore, complessivamente nel triennio, a n. 130 unità. L'Azienda fornirà alle OO.SS. adeguata informativa in ordine alle posizioni di lavoro interessate. Tale fattispecie non riguarderà gli esodi volontari.
Le suddette unità ancora in servizio al termine del triennio verranno portate in detrazione dal numero degli esuberi conclusivi.
Ai fini applicativi del presente accordo, si farà ricorso al modulo che si allega in quanto parte integrante dell'accordo stesso.
Al personale il cui rapporto di lavoro si risolverà in applicazione di quanto precede, saranno riconosciuti i trattamenti di cui all'allegato regolamento che costituisce parte integrante del presente accordo.
Ove dovessero intervenire modifiche legislative in materia, le Parti si impegnano a recepire quanto, allo stesso titolo, sarà definito in sede nazionale nell'ambito del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Credito".
La Banca, stante l'adozione dei suddetti criteri, al fine di fronteggiare il conseguente processo di mobilità interna e di riconversione e riqualificazione professionale, si impegna, anche avvalendosi delle prestazioni ordinarie di cui all'art. 6, lett. a) dell'Accordo del 28 febbraio 1998 istitutivo del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del Credito", ad attuare le iniziative formative necessarie.
Inoltre la Banca nel disporre i trasferimenti resi necessari dal predetto processo di mobilità terrà conto:
1) delle località indicate dai dipendenti;
2) della collocazione dei dipendenti in località che comportino il minor disagio, nel caso di impossibilità a soddisfare le aspirazioni manifestate dagli stessi e in mancanza di indicazioni preferenziali. In dette circostanze l'Azienda terrà conto dell'anzianità anagrafica e/o di servizio; delle condizioni di salute; delle situazioni familiari e/o personali dei dipendenti.
La Banca favorirà soluzioni che consentano al personale collocato in mobilità di individuare, tenuto conto delle condizioni di cui all'allegato regolamento, nuove opportunità professionali o di intraprendere attività autonome coerenti con l'esercizio dell'attività bancaria.
Le parti stipulanti, fermo restando quanto sopra disciplinato, si incontreranno in ogni caso, rispettivamente entro il primo ed il terzo quadrimestre del 1999, prima della realizzazione delle previste successive fasi del processo di esodo complessivo di cui ai presente accordo.
Con la sottoscrizione del presente atto - dalle parti stipulato anche ai sensi e per gli effetti della Legge 27.12.1997 n. 449, art. 59, comma 3 - che la Banca trasmetterà agli Enti competenti per gli adempimenti conseguenti, e con gli impegni tutti assunti, le parti stesse si danno reciprocamente atto di avere esperito e concluso ad ogni effetto la procedura di cui agli artt.4 e 24 della L.223191.
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REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEI TRATTAMENTI PREVISTI DALL'ACCORDO
I trattamenti di seguito indicati si applicano a tutti i lavoratori interessati alle previsioni del presente accordo.
l. LAVORATORI CON ACCESSO IMMEDIATO ALLA PENSIONE AGO
1.1. Destinatari delle prestazioni:
l lavoratori che, alla data della risoluzione del rapporto di lavoro, risultino aver maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità o di vecchiaia e che rinuncino espressamente al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva.
1.2. Prestazioni e modalità:
a) La Banca - oltre al trattamento di fine rapporto - eroga un'indennità a carattere una tantum, ai sensi dell'art. 59, comma 3, della Legge n. 449/1997, pari all'importo lordo della indennità sostitutiva del preavviso, come prevista dall'art. 67 del vigente CCNL per il Personale Direttivo e dall'art. 127 del vigente CCNL per il Personale appartenente alle quattro Aree Professionali.
b) Detta indennità viene erogata in soluzione unica, entro il periodo di paga immediatamente successivo a quello durante il quale si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro, e comunque unicamente alle competenze di fine rapporto.
2. LAVORATORI SENZA ACCESSO IMMEDIATO ALLA PENSIONE AGO
2. l. Destinatari delle prestazioni:
l lavoratori che si troveranno a maturare i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità o di vecchiaia entro il termine massimo di 48 mesi dalla data della risoluzione del rapporto di lavoro e che rinuncino espressamente al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva.
2.2. Prestazioni e modalità:
a) La Banca - oltre al trattamento di fine rapporto - eroga, in analogia con le previsioni del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Credito" di cui all'Accordo del 28.2.1998, assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, il cui valore complessivo, al netto del carico fiscale, è pari:
- per i lavoratori che possono conseguire la pensione di anzianità prima di quella di vecchiaia, alla somma degli importi netti del trattamento pensionistico INPS che gli interessati maturerebbero al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, sulla base dell'anzianità contributiva raggiunta in detto momento maggiorata dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità ÍNPS;
- per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella di anzianità, alla somma degli importi netti del trattamento pensionistico INPS che gli interessati maturerebbero al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, sulla base dell'anzianità contributiva raggiunta in detto momento maggiorata dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia INPS.
L'assegno straordinario è corrisposto, mediante rate mensili posticipate di ugual valore, dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro sino a quella coincidente con la fine del mese antecedente alla prima "finestra" utile per l'accesso effettivo al trattamento AGO.
I lavoratori cessati dal rapporto di lavoro sono ammessi a fruire delle prestazioni di cui all'assegno straordinario per il sostegno al reddito sulla base dei requisiti contributivi e di età e con le decorrenze previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente accordo, per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia.
b) Qualora l'erogazione di cui al comma che precede avvenga - su richiesta del lavoratore - in unica soluzione, la Banca - oltre al trattamento di fine rapporto - eroga un'indennità una tantum, ai sensi dell'art. 59, comma 3, della Legge n. 449/1997, pari al 60% del valore attuale - calcolato secondo il tasso ufficiale di sconto vigente alla data di stipulazione del presente accordo - di quanto sarebbe spettato se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale.
Tale somma viene erogata entro il periodo di paga immediatamente successivo a quello durante il quale si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro, e comunque unicamente alle competenze di fine rapporto.
Per i lavoratori di cui alla presente lettera non viene versata la contribuzione figurativa.
c) Nei soli casi in cui l'importo dell'indennità di cui all'art. 1.2 lett. a) - che sarebbe spettata ove il lavoratore avesse avuto accesso immediato alla pensione risultasse superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, la Banca corrisponde al lavoratore, in aggiunta agli assegni di cui sopra, un'indennità una tantum, ai sensi dell'art. 59, comma 3, della Legge n. 449/1997, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.
d) La Banca provvede alla prosecuzione della contribuzione figurativa presso l'INPS per il periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella di maturazione dei requisiti contributivi richiesti per la pensione di anzianità o di vecchiaia. Detta contribuzione figurativa viene calcolata sulla base della retribuzione mensile del personale interessato, individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore (retribuzione sulla base dell'ultima mensilità percepita dall'interessato secondo il criterio comune: 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata).
e) Gli assegni straordinari di sostegno al reddito non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di altri soggetti (banche, concessionari della riscossione, altri soggetti operanti nell'ambito creditizio e/o finanziario, ivi compresi quelli operanti nel campo degli strumenti finanziari, nonché dei fondi comuni e servizi di investimento) che svolgono attività in concorrenza con la Banca.
Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma che precede, cessano di essere corrisposti gli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonché il versamento dei contributi figurativi.
f) Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui alla precedente lettera e).
Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario di sostegno al reddito dovesse superare il predetto limite, si procederà ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.
I predetti assegni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo (compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione della Banca, in costanza di lavoro) nell'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e per il 50% dell'importo eccedente il predetto trattamento minimo; nel qual caso, si procederà alla corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.
La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione figurativa, nei casi di cui alla presente lettera, sarà ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti figurativi.
La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione figurativa, nei casi di cui alla presente lettera, sarà ridotta nei casi di redditi da lavoro autonomo in misura tale da non determinare variazioni alla contribuzione complessiva annuale a favore dell'interessato.
g) Il lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito si impegna all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro a dare tempestiva comunicazione alla Banca e, quando funzionante, al "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Credito" di cui all'accordo del 28.2.1998 dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione figurativa.
h) Ai sensi dell'art. 59, comma 3, della Legge 449/1997 e fermo quanto stabilito dal presente accordo, la gestione dei residui rapporti attivi e passivi e quant'altro derivante dall'applicazione dell'accordo medesimo sarà trasferita al "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Credito" di cui all'accordo del 28.2.1998, dopo la costituzione del Fondo stesso.
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Spettabile
BANCA DI ROMA S.p.a.
Direz. Formazione e Amm. Del Personale
Via Mario Bianchini 45
00142 Roma
La/Il sottoscritta/o ______________________________________________________ nata/o a
________________________________ il ________________ matricola ___________ in servizio presso _____________________________, in relazione alle previsioni dell’Accordo sottoscritto in data ……………. e preso atto di quanto riportato nella lettera del ……………., di cui il presente modulo costituisce allegato, con la presente, nel delegare la Banca di Roma ad acquisire presso l’INPS e presso altri Enti previdenziali/Amministrazioni di pertinenza la propria posizione contributiva complessiva:
S E Z I O N E 1 |
Dichiara sotto la
propria responsabilità:
™ di non essere in possesso di anzianità contributiva diversa da quella indicata dalla Banca di Roma. ™ di essere in possesso di un periodo complessivo di contribuzione diverso a quello indicato dalla Banca di Roma, come in appresso specificato: …………………………………………………………………………………………………………… A tal fine allega n° ……… estratto/i conto aggiornato/i rilasciati dagli Enti previdenziali/Amministrazioni di pertinenza. |
Distinti saluti
Data Firma