Banca
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
Normazione Aziendale
Contratto Integrativo Aziendale
Protocollo Quadri 1 e 2
Metodologie Gestione della Mobilità
Indirizzi Gestionali - Avvicendamenti - O.D.S.
Altri Accordi a latere
Capitolo I
Qualificazione del personale
Art. 1
3º area 1º livello (Ex Impiegati di 1º)
I neo assunti sono sottoposti ad un periodo di addestramento non inferiore ad otto settimane, secondo la seguente articolazione:
- le prime due settimane successive all'immissione in servizio sono dedicate all'addestramento teorico-pratico presso Centri di Addestramento;
- almeno due settimane sono dedicate all'inserimento sul posto di lavoro;
- due settimane - non necessariamente contigue sia rispetto al periodo di cui al primo alinea, sia tra di loro - sono anch'esse impiegate per l'addestramento teorico-pratico presso Centri di Addestramento;
- il periodo residuo è utilizzato elasticamente presso Centri di Addestramento e/o presso una dipendenza del Gruppo di destinazione o presso un Ufficio della Direzione Generale. In casi particolari, determinati da esigenze operative, le prime due settimane successive all'immissione in servizio potranno essere utilizzate per l'inserimento sul posto di lavoro e il restante addestramento della durata di 6 settimane potrà essere quindi differito, ma dovrà comunque iniziare non oltre il termine del periodo di prova.
Detti casi devono essere segnalati alle OO.SS. aziendali.
Art. 2
Impiegati della 2º Area professionale 3º livello retributivo (Ex impiegati di 2º)
I neo-assunti sono sottoposti ad un periodo di addestramento non inferiore a 5 settimane, secondo la seguente articolazione:
le prime due settimane successive alla immissione in servizio sono dedicate all'addestramento teorico-pratico presso Centri di Addestramento;
una ulteriore settimana - non necessariamente contigua rispetto al periodo di cui al primo alinea - viene anch'essa impiegata per l'addestramento teorico-pratico presso Centri di Addestramento;
due settimane sono utilizzate per l'inserimento sul posto di lavoro.
In casi particolari, determinati da esigenze operative, le prime due settimane successive all'immissione in servizio potranno essere utilizzate per l'inserimento sul posto di lavoro e il restante addestramento della durata di 3 settimane potrà essere quindi differito, ma dovrà comunque iniziare non oltre il termine del periodo di prova.
Detti casi devono essere segnalati alle OO.SS. aziendali.
Art. 3
Impiegati della 2º Area Professionale 1º e 2º livello retributivo
(ExCommessi ed Ausiliari ) ad orario intero
I neo-assunti sono sottoposti all'atto dell'immissione in servizio ad un periodo di addestramento di una settimana durante la quale sono assegnati in soprannumero nel Gruppo o nella unità della Direzione Generale cui sono destinati.
Art. 4
Previsioni particolari
a.Nel caso in cui l'addestramento precedente l'inserimento sul posto di lavoro venga tenuto in piazza diversa da quella di destinazione e da quella di residenza, l'Istituto riconosce un "concorso spese" nella misura fissata dalla Deputazione Amministratrice.
b.Le OO.SS. aziendali hanno diritto ad intrattenersi con gli addestranti durante l'orario di lavoro, nei locali dei Centri citati agli artt. 1) e 2), nei limiti di un'ora all'inizio ed un'ora al termine del periodo di addestramento precedente a quello di inserimento sul posto di lavoro.
Le OO.SS. aziendali possono altresì intrattenersi, separatamente o congiuntamente, con i dipendenti nel periodo di addestramento per l'inserimento sul posto di lavoro, durante l'ultima ora del secondo giorno.
A tal fine le Direzioni locali daranno tempestiva comunicazione dell'inserimento.
Nota al punto A
sostituisce l'art. 134 del CCNL 23.11.90; normativa aziendale applicabile ai sensi dell'art. 159 del CCNL 23.11.90 (opzione esercitata dalle OO.SS. aziendali ai sensi dell'art. 139 del CCNL 23.7.1976).
Art. 5
Previsioni di carattere generale
Gli impiegati hanno diritto, dopo 8 anni di adibizione alle medesime mansioni, di ottenere, su richiesta, di essere utilizzati in altre mansioni di propria pertinenza.
Tale rotazione, nei limiti di cui al successivo comma, deve avvenire entro un anno dalla presentazione della richiesta scritta.
L'Istituto è tenuto a soddisfare le richieste di cui al comma precedente entro un limite di rotazioni, nel corso di ogni anno, del 10% del personale impiegatizio del nucleo operativo comunque denominato, nel quale presta la propria attività il richiedente e compatibilmente con la possibilità di far ricoprire il posto che si rende vacante.
Le domande sono accolte secondo l'ordine di presentazione.
Art. 6
Addetti al Centro Servizi
Presso l'Ufficio Centro Servizi, l'avvicendamento avviene in relazione ad apposito regolamento fissato - di anno in anno - da una Commissione composta da rappresentanti dell'Istituto (Ufficio Personale e C.S.) e da rappresentanti del personale del Centro Servizi.
Detto regolamento deve prevedere tra l'altro:
- i requisiti soggettivi per la presentazione delle domande,
- gli elementi ed i criteri per la formazione della graduatoria,
- il contingente minimo e massimo degli avvicendamenti.
Prima di procedere agli avvicendamenti, la graduatoria viene portata a conoscenza del personale interessato e delle OO.SS. aziendali.
Art. 7
Guardie Notturne
Nel caso in cui, presso le unità in cui opera detto personale, si renda necessaria l'assunzione di ausiliari da adibire a mansioni di fatica, si procederà, nell'ambito delle singole unità, nel modo che segue:
- la Direzione renderà note tali esigenze al personale in questione, il quale potrà richiedere di essere adibito alle mansioni per le quali si manifestano le esigenze medesime;
- a dette mansioni verrà avviato il dipendente che, avendo presentato domanda, vanti la maggiore anzianità nella qualifica di guardia notturna;
- a parità di tale anzianità valgono, nell'ordine, l'anzianità di servizio e l'età.
Per le guardie notturne della Direzione Generale si terrà conto delle esigenze che si potranno verificare sulla piazza di Siena.
Art. 8
Personale addetto al centralino
Nel caso in cui, presso le Unità in cui opera detto personale, si renda necessaria l'assunzione di impiegati di 2º per mansioni diverse da quelle di centralinista, si procederà, nell'ambito delle singole unità, nel modo che segue:
- la Direzione renderà note tali esigenze al personale in questione, il quale potrà richiedere di essere adibito alle mansioni per le quali si manifestano le esigenze medesime;
- a dette mansioni verrà avviato l'addetto al centralino che, avendo presentato domanda, vanti la maggior anzianità nella mansione di centralinista;
- a parità di tale anzianità valgono, nell'ordine, l'anzianità di servizio e l'età.
Per gli addetti ai centralini della Direzione Generale si terrà conto delle esigenze che si potranno verificare:
- nella Filiale di Siena;
- in Direzione Generale, fermo restando che, qualora dette esigenze si riferiscano a mansioni di steno-dattilografia, la richiesta di avvicendamento potrà essere presentata solo dal personale in possesso dell'apposito diploma di specializzazione.
Le previsioni di cui sopra non si applicano al personale avente la qualifica di centralinista telefonico cieco.
Art. 9
Personale addetto a mansioni di steno-dattilografia
Durante l'ora di interruzione prevista dal 2º cpv. dell'art. 75 del CCNL 23.11.90, il personale addetto a mansioni di steno-dattilografia verrà destinato, per quanto possibile, a compiti diversificati, comunque compresi tra quelli degli impiegati di 2º, non escludendo anche compiti da impiegato di 1º, purchè reperibili all'interno dell'ufficio in cui detto personale opera.
Art. 10
Personale addetto ai video-terminali
Il lavoratore addetto in via esclusiva e continuativa ai video- terminali, dopo due ore di un ininterrotto utilizzo al "video" ha, di regola, diritto ad una interruzione di dette mansioni per un periodo di 1/4 d'ora.
Nota di chiarimento
Ai fini dell'applicazione della presente norma, deve intendersi per addetto ai video-terminali il lavoratore cui sia affidato unicamente il compito di operare su detta apparecchiatura; sono pertanto esclusi dall'applicazione della norma stessa coloro che utilizzano i video-terminali come strumento per lo svolgimento di compiti loro propri (ad es. addetti allo sportello con o senza maneggio di valori).
Norma transitoria
Cassieri
Gli impiegati che svolgono esclusivamente mansioni di cassa e che al termine dell'anno solare abbiano maturato 5 o più anni, anche non consecutivi, di svolgimento di dette mansioni possono, nel successivo mese di gennaio, inoltrare domanda alla Direzione Generale - tramite la Filiale Capo Gruppo - per la destinazione ad altro servizio.
L'avvicendamento è riservato, ogni anno, ad un numero di candidati pari al 6% (*) dell'organico complessivo del personale di cassa che risulti aver percepito, per l'intero mese di dicembre dell'anno precedente, l'indennità di rischio di cui alle lettere a), c), d), e), della tabella "Allegato n. 8" al CCNL 23.11.90; ai fini del computo di detta percentuale, l'organico viene integrato con il personale che, trovandosi nelle condizioni di cui al penultimo comma del presente articolo, abbia percepito l'indennità di cui alla lettera b) nel mese suindicato.
Fra quanti hanno presentato domanda, viene formata una graduatoria preliminare in base ai seguenti elementi riferiti al 31 dicembre dell'anno anzidetto:
- anzianità nel servizio di cassa:5 punti al mese
- anzianità di servizio:1 punti al mese
- età: 1 punto al mese.
I nominativi che rientrano nella percentuale suddetta vengono inseriti, in base al punteggio conseguito, in graduatorie finali di Gruppo; in base a queste ultime (da aggiornare in caso di trasferimento) sono disposti - nell'ambito di ciascun Gruppo e nel sottoindicato arco di validità delle graduatorie medesime - i previsti avvicendamenti, ferma restando la facoltà dell'Azienda di stabilire servizio e sede di destinazione.
Le graduatorie finali di Gruppo hanno validità sino al 31 gennaio dell'anno successivo alla presentazione delle domande. Qualora il dipendente rinunci all'immissione nel nuovo servizio e/o nella nuova sede, decade dalla graduatoria.
L'atto di rinuncia ripetuto 3 volte (e cioè per 3 anni) comporta l'improponibilità di successive domande.
Le rinunce non costituiscono titolo per l'avvicendamento di altri dipendenti non inseriti nelle graduatorie finali di Gruppo.
I dipendenti che, per almeno due anni e mezzo, abbiano svolto esclusivamente mansioni di cassa e che, senza soluzione di continuità, siano stati successivamente adibiti a mansioni di operatore di sportello che effettui anche esborsi e/o introiti di valori, possono far valere, ai fini dell'avvicendamento di cui al presente articolo, anche il servizio svolto in queste ultime mansioni.
Prima di procedere agli avvicendamenti, la graduatoria preliminare viene portata a conoscenza del personale interessato e delle OO.SS. aziendali.
(*) Nota
Il risultato di detto computo viene arrotondato:
all'unità superiore ove la prima cifra decimale sia pari o superiore a 5,
all'unità inferiore, in caso contrario.
Nota al punto B
gli articoli di cui al presente punto B sostituiscono l'art. 131 del CCNL 23.11.90, l'articolo e la norma transitoria in materia di avvicendamenti del personale, si rendono applicabili ai sensi dell'art. 159 del CCNL 23.11.90 (opzione esercitata dalle OO.SS. ai sensi dell'art. 139 del CCNL 23.7.1976).
Capitolo II
Nuclei a disposizione del Capo dei Servizi Esecutivi
Art. 11
Previsioni di carattere generale
All'interno di ciascun Gruppo di Filiali è costituito un Nucleo a disposizione del CSE, con personale già in organico al Gruppo stesso.
Compito di detto Nucleo è quello di concorrere a fronteggiare i maggiori carichi di lavoro derivanti dalle assenze del personale.
Ciò congiuntamente alle unità che rimangono inserite - per lo stesso titolo - nel contesto dell'organico generale che, in ordine ai criteri seguiti per determinarne la congruità, assicura l'autosufficienza operativa dell'intero Gruppo, con riguardo anche al fenomeno delle assenze.
Al Nucleo vengono destinati dipendenti con anzianità di servizio non inferiore a 3 anni, salvo diverso accordo tra Direzione e le RSA locali; gli appartenenti al Nucleo non devono necessariamente essere accentrati presso la Capo Gruppo.
Analogo Nucleo è costituito presso l'Ufficio Centro Servizi.
Art. 12
Criteri per la determinazione dell'entità minima del Nucleo
Fermo rimanendo quant'altro previsto dall'art. 11 della vigente Normazione Aziendale, l'entità minima del Nucleo di ciascun Gruppo è fissata come segue:
- 2% del personale in organico al Gruppo inclusi i dipendenti part- time ed escluso il personale ausiliario ad orario ridotto;
- maggiorazione dello 0,12 di unità lavorativa per ciascuna dipendenza funzionante in via continuativa;
- ulteriore maggiorazione dello 0,15 di unità lavorativa per ciascuna dipendenza funzionante in via continuativa, con organico pari o inferiore a 6 unità.
Per l'Ufficio Centro Servizi della Direzione Generale, l'entità minima del Nucleo è fissata nella misura del 5% dell'organico.
Norma Transitoria
a.le integrazioni derivanti dall'applicazione del nuovo calcolo saranno effettuate entro un anno dalla data di entrata in vigoredella presente N.A.;
b.per i gruppi di Bari, Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Roma e Siena sarà mantenuta in via provvisoria la maggiorazione
del 3%, limitatamente al personale in organico alla Succursale Capo Gruppo (escluse le Agenzie od altri sportelli di città
comunque denominati);
c.le eventuali eccedenze comunque esistenti e la previsione di maggiorazione del 3% di cui al precedente punto b) saranno
mantenute fino a che l'applicazione della metodologia di calcolo nuova non comporti il raggiungimento del limite di fatto
attualmente rilevato.
Nota
Il risultato finale del computo viene arrotondato:
all'unità superiore, ove la prima cifra decimale sia pari o superiore a 5,
all'unità inferiore, in caso contrario.
Capitolo III
Indennità
Art. 13
Indennità di preposizione
Ai Titolari di Filiali con organico inferiore a tre elementi, compreso il Titolare, viene corrisposta, per dodici mensilità annue, una indennità di L. 105.000 mensili.
Agli impiegati preposti agli sportelli speciali distaccati (art. 3, punto A, 2º comma del CIA 7.11.91), ancorchè non funzionanti in via continuativa, viene erogata, per ogni giornata di effettiva presenza presso lo sportello, una indennità temporanea nella misura di L. 3.000.
Sono pertanto escluse le giornate di assenza dal servizio, ivi comprese quelle dovute a ferie o malattie.
Le indennità sopra indicate vengono corrisposte limitatamente al periodo di utilizzo nelle suddette posizioni di lavoro.
L'importo delle indennità viene aggiornato in misura pari alla percentuale degli aumenti contrattuali che si verifichino sulla retribuzione degli impiegati di 1º, limitatamente alle voci stipendio e scatti biennali di anzianità (13 scatti), con la medesima decorrenza di detti aumenti.
Art. 14
Personale addetto alla cassa
Per tutto il personale addetto alla cassa l'indennità di rischio è unificata nella misura prevista dal CCNL per le piazze di 1º cat., fermo restando quant'altro previsto in materia dallo stesso CCNL.
Capitolo IV
Servizio militareArt. 15
Servizio militare
Il servizio militare di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro, viene riconosciuto a tutti gli effetti previsti dall'art. 94 del CCNL 23.11.90.
Il servizio militare di leva e quello per richiamo alle armi, prestato in costanza di rapporto di lavoro, è computabile anche agli effetti di cui al successivo art. 16, comma III.
Capitolo V
Valutazione del personale
Art. 16
Impiegati
Una volta all'anno l'Azienda procede alla valutazione, sotto il profilo del rendimento, degli Impiegati che abbiano superato il periodo di prova.
La valutazione è effettuata collegialmente e secondo i criteri e le procedure stabiliti dalla Direzione, avuto riguardo alle indicazioni dell'apposito Gruppo di Lavoro, e si esprime mediante l'attribuzione e la comunicazione agli interessati di una delle seguenti classifiche:
OTTIMO
DISTINTO
BUONO
NORMALE
MEDIOCRE
INSUFFICIENTE
Non si procede alla valutazione nei confronti del personale che non ha prestato nell'anno alcuna attività lavorativa; in tal caso viene confermata la classifica attribuita per l'anno precedente.
I dipendenti per i quali tale situazione si è determinata esclusivamente per assenze volontarie non retribuite, sono esclusi anche dalla conferma della classifica.
La valutazione viene espressa mediante apposita scheda, formulata in modo da consentire l'analisi delle seguenti aree:
Area dei risultati:
risultato delle prestazioni in termini di qualità e quantità di lavoro, nelle diverse situazioni di flusso di lavoro.
Area dei comportamenti:
grado di adesione all'organizzazione aziendale in termini di impegno, collaborazione, iniziativa e relazioni interpersonali attinenti il rapporto di lavoro (esterne e interne).
Area delle conoscenze:
grado di adeguatezza delle conoscenze e del loro trasferimento sul piano operativo, con riferimento alla posizione di lavoro.
A ciascun impiegato è assicurata la possibilità di conoscere i giudizi analitici riportati sulla scheda, di avere un colloquio con i suoi valutatori e di presentare ricorso.
Le schede per la valutazione annuale conterranno l'indicazione dei precedenti professionali dei valutati.
Le previsioni di cui all'art. 17 riguarderanno tutto il personale appartenente alla 2º area professionale.
Le previsioni di cui all'art. 18 riguarderanno tutto il personale appartenente alla 1º area professionale.
Art. 17
Commessi
Ai Commessi si applicano le previsioni di cui all'art. 16.
La composizione della scheda è peraltro limitata alle sole aree dei risultati e dei comportamenti.
Art. 18
Ausiliari
Agli Ausiliari che abbiano superato il periodo di prova viene, ogni anno, attribuita collegialmente una valutazione del rendimento, con una scheda che tiene conto dei fattori assiduità, diligenza, disciplina e che si compendia in una delle seguenti classifiche di merito, riportate nella scheda stessa:
OTTIMO
NORMALE
MEDIOCRE
A detti dipendenti è assicurata la possibilità di avere un colloquio con i loro valutatori e di presentare ricorso.
Si applicano le previsioni di cui al 3º comma dell'art. 16.
Art. 19
Consegna delle schede
La consegna delle schede ai valutati si effettua - in linea di massima - entro il 15.2 di ciascun anno.
Nota al Capitolo V
Il compito di studiare i criteri e le procedure relative alla valutazione del personale è affidato ad un Gruppo di lavoro costituito dalla Direzione presso l'Ufficio del Personale.
Di detto Gruppo hanno diritto di far parte anche i rappresentanti delle OO.SS. aziendali che ne facciano richiesta entro i termini fissati per l'inizio dei lavori.
La relazione conclusiva dei lavori del Gruppo deve essere presentata alla Direzione per le decisioni di competenza.
Nota di collegamento con il CCNL 23.11.90:
i precedenti artt. 16 - 17 - 18 - 19 sostituiscono i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 e 11 dell'art. 105 del CCNL (vedasi anche Cap. VI).
Capitolo VI
Ricorsi
Art. 20
Previsioni di carattere generale
Avverso la valutazione del rendimento il dipendente può presentare ricorso.
A tale scopo egli può avvalersi dell'assistenza sindacale.
Il dipendente (o per esso il sindacato a cui egli eventualmente si affidi) ha facoltà di acquisire, in tempo utile e limitatamente alla materia in contestazione, i necessari elementi conoscitivi relativi alla propria posizione personale.
Il ricorso deve essere inoltrato dal dipendente direttamente alla Direzione Generale - Ufficio del Personale - (con copia all'unità nella quale è stato valutato) entro 15 giorni dalla data in cui viene partecipata al dipendente stesso la valutazione che lo riguarda.
Per l'esame dei ricorsi sono istituite, presso l'Ufficio del Personale, due Commissioni, ai cui lavori hanno diritto a partecipare, a titolo consultivo, dipendenti dell'Istituto, senza alcuna distinzione di grado, in ragione di un rappresentante per ogni O.S. aziendale che ne faccia richiesta, entro i termini stabiliti dalla lettera di comunicazione di inizio dei lavori stessi.
Art. 21
Commissioni: competenze e procedure
Alle Commissioni sono attribuite le seguenti competenze:
a) Commissione di I livello - nominata dall'Ufficio del Personale
- riceve i ricorsi presentati, ad eccezione di quelli concernenti valutazioni comportanti abbassamento di classifica rispetto all'anno precedente;
- raccoglie gli elementi di giudizio sui ricorsi ricevuti;
- dichiara la congruità degli elementi di giudizio;
- trasferisce alla Commissione di II livello le pratiche in ordine alle quali i rappresentanti sindacali, presenti a titolo consultivo o di patrocinio, hanno espresso parere negativo circa la congruità degli elementi di giudizio;
- formula proposte in ordine alla accoglibilità dei ricorsi (con esclusione di quelli di cui al precedente alinea).
b) Commissione di II livello - nominata dal Direttore Generale (Provveditore)
- riceve:
1) i ricorsi concernenti valutazioni comportanti abbassamento di classifica rispetto a quella dell'anno precedente,
2) i ricorsi rimessi dalla Commissione di I livello;
- valuta la congruità degli elementi conoscitivi relativamente alle pratiche di cui al punto 2), decidendo l'esigenza o meno di acquisire ulteriori elementi;
- raccoglie gli elementi di giudizio ritenuti congrui con riferimento ai ricorsi ricevuti;
- formula proposte circa l'accoglibilità dei ricorsi attribuiti alla sua competenza.
La composizione della Commissione di II livello include un membro dell'Ufficio del Personale.
Ambedue le Commissioni devono attenersi alle previsioni fissate in materia dalla Deputazione Amministratrice con propria delibera del 19.6.79.
L'istruttoria dei ricorsi deve avere inizio non oltre il 15.3 di ciascun anno.
Per eventuali differimenti è richiesto il consenso delle OO.SS. aziendali.
Per la presentazione dei verbali delle Commissioni al Comitato Esecutivo - ivi comprese le note delle Rappresentanze Sindacali si seguono le procedure e le modalità fissate con delibera della Deputazione Amministratrice del 10.3.1973.
Nota di collegamento con il CCNL 23.11.90:
gli artt. 20 e 21 sostituiscono le previsioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'art. 105 del CCNL (vedasi anche nota al Cap. V).
Capitolo VII
Carriere
Art. 22
Promozioni per merito
Le previsioni di cui all'art. 22 trovano applicazione per tutto il personale appartenente alla 3º area prodessionale ed al 3º livello retributrivo della 2º area.
Le promozioni per merito sono previste per la categoria degli impiegati e riguardano il passaggio da Impiegato di 1º a Capo Reparto, da Capo Reparto a Vice Capo Ufficio e da Vice Capo Ufficio a Capo Ufficio.
Le promozioni vengono effettuate annualmente con decorrenza dal 1º gennaio, in relazione alle esigenze, nei vari gradi, dei singoli raggruppamenti - di norma corrispondenti agli Uffici di Direzione Generale ed ai Gruppi di Filiali - individuati dalla Direzione al fine specifico.
I requisiti per concorrere alle promozioni sono i seguenti:
- 2 anni di anzianità nel grado o qualifica, coperta da classifica di merito, al 31.12 dell'anno precedente alla decorrenza delle stesse;
- classifica di Ottimo in detto anno, derivante da una valutazione del rendimento, diretta e di livello pari o superiore a quello
fissato dalla Direzione.
Le promozioni vengono conferite in base alla "Valutazione della idoneità a ricoprire il grado superiore".
Detta valutazione viene effettuata - tenute presenti le capacità professionali, le attitudini, i precedenti di lavoro (servizi svolti, esperienze formative) ed i titoli di studio sulla base dei seguenti elementi di analisi, utilizzati secondo lo schema di cui all'allegato n. 1:
bagaglio professionale,
capacità di apprendimento,
capacità di analisi e sintesi,
capacità di adeguarsi al cambiamento,
motivazione allo sviluppo professionale,
propensione ad assumere responsabilità,
attitudine a dirigere e/o coordinare il lavoro altrui.
A cura dell'Ufficio del Personale, sulla base delle valutazioni effettuate con i criteri di cui sopra, vengono formate - per ciascuno dei raggruppamenti individuati graduatorie dei promovibili (che nel frattempo non abbiano conseguito il grado ad altro titolo, con pari decorrenza), nel rispetto delle quali sono attribuite le promozioni fino a concorrenza delle esigenze dichiarate in ciascun grado.
Alla formazione delle graduatorie hanno diritto di assistere dipendenti dell'Istituto, senza alcuna distinzione di grado, in ragione di un rappresentante per ogni O.S. aziendale che ne faccia richiesta, entro i termini fissati dalla lettera di comunicazione di inizio dei lavori.
Ciascun dipendente, inserito in dette graduatorie, può avanzare richiesta di conoscere la propria posizione entro quindici giorni dalla pubblicazione degli elenchi dei promossi.
Riserva dell'Azienda
L'Azienda si riserva di procedere ad inquadramenti - ai sensi dell'art. 107 del CCNL 23.11.90 - nei casi in cui si verifichi l'esigenza di coprire una posizione di lavoro comportante un grado e a tale esigenza non possa adeguatamente farsi fronte con utilizzo di personale già in possesso di grado corrispondente e di appropriate attitudini e professionalità.
I dipendenti da inquadrare dovranno essere in possesso dei requisiti di promovibilità.
Raccomandazione delle OO.SS.
Le OO.SS. raccomandano all'Azienda di contenere il ricorso ad inquadramenti e comunque di effettuare le scelte del personale da inquadrare nell'ambito del Gruppo in cui si verificano le esigenze, tenendo nel debito conto la professionalità acquisita.
Nota di collegamento con il CCNL 23.11.90:
la norma, unitamente al successivo capitolo, sostituisce l'art. 107.
Art. 23
Avanzamenti automatici per anzianità
A) Personale di cui alle lettere a) e b) dell'art. 108 del CCNL del 23.11.90 in servizio alla data di stipulazione dell'accordo nazionale 19.12.1994
( Ex Capo Reparto e Impiegati di 1º) si applicano le previsioni di cui all'art. IX lettera a) dell'accordo nazionale che di seguito
riportiamo.
Al personale interessato - in sostituzione dell'avanzamento automatico di carriere in corso di maturazione, acquisibile ai sensi dell'art. 108, lett. a) b) e c) del contratto nazionale 23.11.1990 si riconoscerà un assegno mensile di equivalente importo.
Per il personale che ha in corso di maturazione il primo avanzamento automatico di carriera verrà riconosciuto in sostituzione del secondo, un assegno mensile di equivalente importo.
L'attribuzione di tale assegno mantiene gli eventuali effetti economici e normativi derivanti dal soppresso "secondo automatismo" previsti dalla normativa aziendalmente in atto.
Per il personale in questione restano valide le previsioni dell'art. 112 del contratto nazionale 23.11.1990.
Per quanto attiene gli ex Impiegati di 2º categoria si applica la seguente norma transitoria:
Al personale che alla data del 19.12.1994 risultava già in possesso della qualifica di impiegato di 2º e che per effetto delle previsioni di cui all'art. VII dell'accordo nazionale per il rinnovo del C.C.N.L., sottoscritto in pari data, è stato inquadrato al 3º livello della 2º area professionale, verrà attribuito l'inquadramento al 1º livello della 3º area proferssionale dopo aver complessivamente conseguito 4 valutazioni, anche non consecutive, nella qualifica di Impiegato di 2º e/o nel corrispondente livello di inquadramento.
Al medesimo personale di cui al comma precedente (destinatario della norma transitoria di cui all'art. 23 punto A della N.A. del 10.2.1992) l'inquadramento al 1º livello della 3º area professionale verrà attribuito dopo aver complessivamente maturato 18 mesi di servizio effettivo nella qualifica di impiegato di 2º e/o nel corrispondente livello di inquadramento.
Al personale proveniente da altre aziende e passato alle dipendenze del Monte dei Paschi di Siena dopo il 1º gennaio 1995 ed entro la data del 30 giugno 1995, e risultante alla data del 19.12.94 già in possesso della qualifica di impiegato di 2º e/o del corrispondente livello di inquadramento, verrà attribuito il 1º livello retributivo della 3º area professionale, al compimento della relativa anzianità utile, così come fissato dal C.I.A. dell'Azienda di provenienza o, nel caso di assenza di specifiche previsioni, nella lett. c) del art. 108 del C.C.N.L. 23.11.90 e cioè dopo 7 anni di anzianità di qualifica.
I dipendenti che abbiano conseguito la qualifica superiore per automatismo ai sensi dell'art. 23 della N.A. 10.2.92 o che conseguono l'inquadramento al 1º livello della 3º area professionale ai sensi della presente norma transitoria, possono essere utilizzati, in tutto o in parte, nelle mansioni proprie delll'area di provenienza.
Le previsioni di cui alla presente norma transitoria si estendono a coloro che saranno inquadrati nella qualifica di impiegato di 2º a seguito di prove selettive indette nel biennio 1995/1996.
B) Personale di cui alle lettere a) e b) dell'art. 108 del C.C.N.L. 23.11.90 assunto successivamente alla data di stipula dell'accordo nazionale 19.12.1994.
(Ex capo reparto e Impiegati di 1º)
L'applicazione delle previsioni di cui all'art. IX lett. b) dell'accordo Nazionale comporterà la mancata attribuzione del 2º automatismo economico (corrispondente all'assegno di grado dell'ex Vice Capo Ufficio), mentre il recupero dell'assegno di cui all'art. 112 del C.C.N.L. 23.11.90 (previsione opzionata) verrà effettuato dopo n. 17 anni di anzianità nella qualifica di Impiegato di 1º.
Vengono mantenuti, con le stesse cadenze temporali, gli ulteriori benefici economici per automatismo previsti dalle normative aziendali così come modificati dal presente accordo, diminuiti dell'importo corrispondente al soppresso automatismo.
C) Al personale di cui alle lettere c), d), e) f), g) dell'art. 108 del citato C.C.N.L. (Ex Impiegati di 2º, Commessi, Operai Specializzati , Operai, Guardie) assunto successivamente alla data di stipula dell'accordo nazionale 19.12.1994, non verrà corrisposto l'ultimo in ordine di tempo dei benefici aziendali previsti.
Capitolo VIII
Passaggi di categoria
Art. 24
Da Ausiliario a Commesso
Le previsioni del presente articolo riguardano il presonale inquadrato nella 1º area professionale.
Nel caso di necessità di nuovi Commessi, che residuino dopo aver soddisfatto gli obblighi derivanti dalle leggi, l'Azienda provvede alla loro estrazione dal personale ausiliario ad orario intero, in base ad apposita graduatoria di idonei.
Alla prova selettiva possono accedere tutti gli appartenenti alla categoria del personale ausiliario ad orario intero che ne facciano richiesta e che abbiano:
- almeno due anni di anzianità di servizio ad orario intero coperti da classifiche di merito, alla data del 31.12 dell'anno
- classifiche di Ottimo negli ultimi due anni, di cui la seconda derivante da valutazione diretta e non da conferma della precedente.
L'idoneità viene accertata sulla base dei seguenti elementi:
- prova selettiva (punteggio: max 50);
- anzianità di servizio ad orario intero, coperto da classifiche di merito (punteggio: min. 35 - max 50).
I candidati idonei, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'esito delle prove, dovranno fornire una elencazione scritta delle località gradite ai fini dell'avanzamento, con l'espressa rinuncia all'avanzamento stesso per le esigenze che si verifichino in località diverse.
La Commissione incaricata di condurre la prova, che ha luogo entro il 30 giugno di ciascun anno, è composta da 3 dipendenti dell'Istituto.
La prova ha lo scopo di accertare il livello di cultura generale e l'attitudine alle mansioni di Commesso.
A detta prova ed a tutte le operazioni connesse hanno diritto a partecipare, a titolo consultivo, dipendenti dell'Istituto, in ragione di un rappresentante per ogni O.S. aziendale che ne faccia richiesta entro i termini stabiliti dalla lettera di comunicazione di inizio dei lavori.
L'idoneità si consegue con il punteggio minimo globale di 70 punti su 100; in caso di parità di punteggio si tiene conto dell'anzianità di servizio ad orario intero e, ad ulteriore parità, di quella eventualmente maturata ad orario ridotto.
Il posto da ricoprire sarà assegnato all'idoneo che vanti la migliore posizione di graduatoria tra tutti coloro che hanno indicato il gradimento per la località ove il posto stesso si rende disponibile; l'inquadramento alla categoria dei Commessi decorre dalla data di inizio dello svolgimento delle relative mansioni.
La graduatoria di idonei ha validità fino alla conclusione delle prove dell'anno successivo.
L'Istituto potrà provvedere ad assunzioni solo per coprire i posti per i quali nessun idoneo abbia espresso il gradimento.
Art. 25
Da Commesso a Impiegato di 2º
In caso di necessità di Impiegati di 2º - che risiduino dopo aver soddisfatti gli obblighi derivanti dalla legge - in mansioni per le quali non venga richiesto apposito diploma di specializzazione (ad esempio stenodattilografia), l'Istituto provvede alla loro estrazione dalla categoria dei Commessi, in base ad apposita graduatoria di idonei.
L'idoneità viene accertata sulla base dei seguenti elementi:
- prova scritta di cultura generale (punt.: max 30);
- colloquio vertente su materie bancarie (punt.: max 30);
- anzianità di servizio (punt.: min. 25 - max 40).
I requisiti per l'ammissione alle prove, per chi ne faccia richiesta, sono i seguenti:
almeno due anni di anzianità di servizio ad orario intero nella categoria dei Commessi, coperti da classifica di merito, alla data del 31.12 dell'anno precedente a quello di svolgimento delle prove;
classifiche di Ottimo negli ultimi due anni, di cui la seconda derivante da valutazione diretta e non da conferma della precedente.
I candidati idonei, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'esito delle prove, dovranno fornire una elencazione scritta delle località gradite ai fini dell'avanzamento, con l'espressa rinuncia all'avanzamento stesso per le esigenze che si verifichino in località diverse.
La Commissione incaricata di condurre le prove, che hanno luogo entro il 30 giugno di ciascun anno, è composta da 3 dipendenti dell'Istituto.
A dette prove e a tutte le operazioni connesse hanno diritto a partecipare, a titolo consultivo, dipendenti dell'Istituto, in ragione di un rappresentante per ogni O.S. aziendale che ne faccia richiesta entro i termini stabiliti dalla lettera di comunicazione di inizio dei lavori.
L'idoneità si consegue con il punteggio minimo globale di 70 punti su 100.
In caso di parità di punteggio si tiene conto dell'anzianità maturata nella qualifica di Commesso e, ad ulteriore parità, dell'anzianità di servizio.
Il posto da ricoprire sarà assegnato all'idoneo che vanti la migliore posizione di graduatoria fra tutti coloro che hanno indicato il gradimento per la località ove il posto stesso si rende disponibile; l'inquadramento ad Impiegato di 2º decorre dalla data di inizio dello svolgimento delle mansioni.
La graduatoria di idonei ha validità fino alla conclusione delle prove dell'anno successivo.
L'Istituto potrà provvedere ad assunzioni solo per coprire i posti per i quali nessun idoneo abbia espresso il gradimento.
Art. 26
Dal 3º livello retributivo della 2º area al 1º livello della 3º area professionale
( Da ex Operaio Specializzato ad ex Impiegato di 1º)
L'avanzamento al 1º livello della 3º area professionale del personale appartenente al 3º livello della 2º area può avvenire anche a seguito del conseguimento della idoneità allo svolgimento delle mansioni contrattualmente previste per il livello minimo della 3º area professionale.
Detta idoneità verrà conseguita mediante la partecipazione ad apposite selezioni, da tenersi in concomitanza con quelle indette per le assunzioni di personale con inquadramento al 1º livello della 3º area professionale.
Le prove in questione saranno costituite da un esame orale sui medesimi argomenti utilizzati per la selezione di personale con inquadramento al livello minimo della 3º area e volte a verificare la sussistenza dei requisiti necessari per lo svolgimentodelle mansioni superiori.
Possono inoltrare domanda di partecipazione tutti gli appartenenti al 3º livello della 2º area con almeno 2 anni di anzianità nell'inquadramento suddetto coperti da classifiche di merito costituite da valutazioni diretta di cui l'ultima non inferiore a "ottimo".
Ove siano trascorsi 5 anni dalla data di maturazione dei requisiti necessariper la partecipazione alla prova, senza che siano nel frattempo intervenute selezioni, verrà comunque dato luogo all'esame in questione, prendendo a riferimento le materie individuate per l'ultima procedura di assunzione al 1º livello dell'area superiore.
A dette prove ed a tutte le operazioni connesse hanno diritto a partecipare, a titolo consultivo, dipendenti della Banca, in ragione di un rappresentante per ogni Organizzazione Sindacale aziendale che ne faccia richiesta entro i termini stabiliti dalla lettera di comunicazione di inizio dei lavori.
L'avanzamento al 1º livello dell'area superiore comporterà l'applicazione degli stessi criteri gestionali di mobilità adottati per il personale selezionato per l'assunzione con inquadramento nello stesso livello minimo della 3º area professionale.
Ai fini dell'inserimento nelle fasce previste per i trasferimenti a domanda viene considerata utile l'intera anzianità di servizio maturata.
Il trattamento economico conseguente al suddetto inquadramento iniziale ed ai successivi avanzamenti di merito e/o di anzianità assorbe, fino a concorrenza, quello acquisito nell'inquadramento di provenienza (2º area - 3ºlivello).
Alle selezioni di cui al presente articolo potranno partecipare anche gli appartenenti alla 1º e 2º area professionale con almeno 3 anni di anzianità di servizio ad orario intero coperti da classifiche di merito di cui l'ultima non inferiore ad ottimo e derivante da valutazione diretta, che acquisiscano in servizio un diploma di Scuiola Media Superiore con esclusione dei titoli a carattere artistico.
Art. 27
Passaggio dalla categoria impiegatizia alla categoria funzionari
Le promozioni al grado VII della categoria funzionari vengono effettuate in numero tale da garantire il soddisfacimento delle
esigenze individuate dall'Azienda nell'ambito delle filiali e della Direzione Generale:
1) Esigenze di Filiale
Le esigenze di Filiale vengono soddisfatte come segue:
a.60% mediante selezione;
b.40% mediante promozioni a discrezione dell'Azienda da attribuire a Capi Ufficio - con almeno 1 anno di anzianità nel grado - in possesso di elevata professionalità e da utilizzare per coprire posizioni di Titolare, Sostituto, CSE o posizioni specialistiche nell'ambito delle Filiali (estero, borsa, titoli, sviluppo, segreteria, tesoreria), del Centro Cambi e del Centro Borsa.
La facoltà di conferire promozioni a discrezione sarà di norma esercitata nell'anno successivo a quello della dichiarazione delle esigenze; potrà peraltro essere posticipata di un anno o anticipata all'anno stesso di dichiarazione delle esigenze.
2) Esigenze di Direzione Generale
Le esigenze di Direzione Generale vengono soddisfatte mediante apposite selezioni, ciascuna con propria graduatoria, distinte per Aree o settori professionali.
Selezioni
1) Requisiti
Possono inoltrare domanda per la partecipazione alle selezioni di cui ai punti 1) e 2) del precedente comma:
a.i dipendenti che, al 31.12 dell'anno precedente a quello di indizione delle prove, abbiano maturato un anno di anzianità nel grado di Capo Ufficio coperto da classifica di merito;
b.i dipendenti che, per tutto o parte dell'anno precedente a quello di indizione delle prove, abbiano rivestito il grado di Vice Capo Ufficio, purchè abbiano conseguito al 31.12 dello stesso anno 13 classifiche di merito a partire dalla qualifica di Impiegato di 1º.
E' richiesto il conseguimento della classifica di Ottimo nella valutazione dell'anno precedente a quello di indizione delle prove, derivante da valutazione diretta e non da conferma di quella precedente.
Nella domanda di partecipazione alle selezioni indette per il soddisfacimento delle esigenze di Filiale dovrà essere indicato il settore prescelto: amministrativo od esecutivo.
Il candidato ha facoltà di scegliere, nell'anno, una sola selezione cui partecipare.
2) Struttura
Le selezioni hanno come area di riferimento il credito e l'economia e si effettuano mediante:
a.prova scritta:
prova unica per i candidati di tutte le selezioni, con graduatorie distinte per ciascuna selezione e con funzione di
preselezione per il passaggio alle prove orali di un numero di candidati pari a 3 volte quello delle esigenze dichiarate per
ciascuna delle selezioni indette (con un minimo di 5 candidati); (punteggio max 20)
b.prova per l'individuazione delle caratteristiche potenziali: prova unica per i candidati di tutte le selezioni, con graduatorie
distinte per ciascuna selezione, per l'individuazione delle caratteristiche potenziali del soggetto quali ad esempio:
leadership,
capacità di analisi,
capacità di giudizio,
capacità di decisione,
capacità organizzativa,
capacità di comunicare,
capacità di controllo,
capacità economica,
ampiezza di interessi.
La prova potrà comprendere:
fasi individuali,
fasi di gruppo,
fasi orali e/o scritte
(punteggio max 40)
c.prova per l'individuazione della professionalità bancaria generale e specifica: prova a carattere individuale, con graduatorie distinte per ciascuna selezione; ciascuna prova avrà per oggetto materie
specifiche, relative alla selezione cui si riferisce.
(punteggio max 40)
L'Azienda provvede a comunicare al personale interessato ed alle OO.SS. aziendali, di anno in anno e prima della scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni, il numero delle promozioni riservate a ciascuna selezione.
Le promozioni sono attribuite, in base ai risultati delle prove, ai candidati che abbiano conseguito un punteggio complessivo di almeno 70/100, fino a concorrenza del numero delle promozioni riservate a ciascuna selezione o del numero dei candidati in possesso del suddetto punteggio, se inferiore.
Le promozioni hanno decorrenza 1º gennaio dell'anno successivo a quello di indizione delle prove.
Terminate le prove, l'Istituto può conferire, in caso di necessità, parte delle promozioni con decorrenza anticipata rispetto a quella di cui al comma precedente, nel rispetto dei risultati delle prove stesse.
Le Commissioni, incaricate di condurre le tre prove, sono composte da tre o più dirigenti e/o funzionari dell'Istituto.
Alle prove e a tutte le operazioni connesse hanno diritto a partecipare, a titolo consultivo, dipendenti dell'Istituto, senza alcuna distinzione di grado, in ragione di un rappresentante per ogni O.S. aziendale che ne faccia richiesta, entro i termini stabiliti dalla lettera di comunicazione di inizio dei lavori.
3) Prima assegnazione
Per l'assegnazione dei neo funzionari promossi tramite le selezioni ridette si farà riferimento a tre aree geografiche (NORD - CENTRO - SUD)
Capitolo IX
Integrazioni Economiche
Art. 28
Integrazioni economiche
Personale della 3º area professionale assunto successivamente al 31.12.95
Al conseguimento del 2º livello 3º area (ex Capo Reparto) ovvero dopo sei valutazioni nel livello precedente viene riconosciuta una maggiorazione mensile di L. 23.322 moltiplicata per sei per sedici mensilità.
Al conseguimento del 3º livello della 3º area (ex vice capo ufficio) (1) ovvero dopo sei valutazioni nel livello economico precedente viene riconosciuta una ulteriore maggiorazione mensile di L. 23.322 moltiplicata per 4 per sedici mensilità.
Dopo 17 valutazioni a partire dall'ex impiegato di 1º viene sottoscritta dall'azienda una polizza collettiva con un accantonamento annuale di L. 500.000.
Personale della 3º area professionale in servizio alla data del 31.12.95
Sono previste le seguenti casistiche:
a.Dipendenti con anzianità utile ai fini delle carriere economiche tra 0 e 11 anni alla data del 31.12.95 (compresa, cioè fra l'1.1.1985 e il 31.12.1995):
Alle scadenze previste dagli art. 29 e 30 della Normazione aziendale viene riconosciuto un assegno in misura fissa di L. 23.322 per ogni punto percentuale previsto negli art. 29 e 30 Normazione Aziendale.
Al maturare del primo assegno detti dipendenti vengono inseriti nella polizza cumulativa di cui al punto precedente con un accantonamento annuale di L. 1.400.000.
b.Dipendenti con anzinità utile agli effetti delle carriere economiche superiore a 11 anni e fino a 25 anni (compresi) alla data del 31.12.1995 (compresa cioè dal 1.1.1971 al 31.12.1984):
Alle scadenze previste dal punto precedente percepiranno un assegno calcolato come sopra e godranno della medesima polizza che aumenterà a L. 1.600.000 dopo 17 valutazioni da ex impiegati di 1º.
c.Dipendenti con anzianità utile agli effetti delle carriere economiche superiore a 25 anni alla data del 31.12.1995 (ante 1.1.1971):
Godranno dello stesso trattamento di cui al precedente punto b) salvo la misura della polizza il cui importo è fissato in L. 1.400.000 annue.
La maggiorazione di cui sopra è subordinata al conseguimento di una classifica di merito non inferiore a Normale.
In caso di classifica di merito inferiore a Normale la maggiorazione non viene corrisposta per l'anno successivo a quello cui si riferisce la classifica stessa.
I dipendenti di cui ai precedenti punti b) e c) godranno del trattamento previsto in detti punti qualora optino per lo stesso in alternativa al sistema attualmente in godimento.
Per quanto riguarda i dipendenti assunti a seguito di incorporazioni vale l'anzianità riconosciuta utile ai fini delle carriere economiche all'atto dell'assunzione.
L'opzione dovrà essere esercitata entro il 31.3.1996.
Dipendenti inquadrati al 3º livello retributivo della 2º area professionale (Ex Operai Specializzati ed Ex Impiegati di
2º)
a.Personale assunto o inquadrato successivamente al 31.12.1995; alle scadenze previste dall'art. 34, come modificato a seguito del coordinamento con l'Accordo Nazionale del 19.12.94, la maggiorazione del 6% è calcolata con il valore del punto percentuale fissato in L. 23.322.
b.Personale con anzianità utile ai fini delle carriere economiche pari o inferiore a 11 anni: alle scadenze previste dall'art. 34 le maggiorazioni del 6 e 10% sono calcolate con il valore percentuale fissato in L. 23.322.
Al maturare della prima delle suddette maggiorazioni l'azienda provvederà all'inserimento del dipendente in una polizza cumulativa con un versamento annuale di L. 500.000.
c.Personale con anzianità utile agli effetti delle carriere economiche superiore a 11 anni: mantiene le condizioni attuali oppure può optare per il trattamento di cui al punto b).
Il personale di cui al punto b) e quello di cui al punto c) che abbia esercitato l'opzione, in caso di inquadramento al 1º livello della 3º area professionale fermo restandoil valore del punto percentuale fissato a L. 23.322 beneficerà di un versamento di L. 1.400.000 nella polizza assicurativa, in luogo delle precedenti L.. 500.000, a decorrere dalla data di conseguimento del 2º livello retributivo della 3º area professionale.
L'opzione dovrà essere esercitata entro il 31.3.1996.
Il personale in servizio alla data del 31.12.1995 e inquadrato nella 1º area professionale o al 1º e 2º livello della 2º area professionale, in caso di inquadramento al 3º livello retributivo sarà destinatario del trattamento specificato per il precedente punto b).
(1) NOTA
Per le carriere speciali: al conseguimento del IV livello in caso di promozione per merito.
Art. 29
Maggiorazione assegno di grado
Il presente articolo rimane invariato per chi non ha esercitato l'opzione di cui al paragrafo precedente.
Agli impiegati con grado viene riconosciuta una maggiorazione dell'assegno di grado, di importo corrispondente alle sottoindicate percentuali della differenza tra la retribuzione annua del Vice Capo Ufficio e quella del grado VII della categoria dei Funzionari (cfr art. 31):
Capi Reparto: 6%
Vice Capi Ufficio e Capi Ufficio: 10%
La maggiorazione di cui sopra è subordinata al conseguimento di una classifica di merito non inferiore a Normale.
In caso di classifica di merito inferiore a Normale la maggiorazione non viene corrisposta per l'anno successivo a quello cui si riferisce la classifica stessa.
Art. 30
Benefici economici per automatismo ai Vice Capi Ufficio e Capi Ufficio
Gli art. 29, 30 e 31 rimangono invariati per coloro che il 31.3.1996 non hanno optato per il nuovo sistema.
Ai Vice Capi Ufficio ed ai Capi Ufficio vengono attribuiti i seguenti assegni, calcolati in percentuale della differenza tra la retribuzione annua del Vice Capo Ufficio e quella del grado VII della categoria dei Funzionari (cfr. art. 31):
17% dopo aver conseguito 17 classifiche di merito a partire dalla qualifica di Impiegato di 1º;
34% dopo aver conseguito altre 5 classifiche di merito.
Ciascuna delle percentuali indicate agli artt. 29 e 30 (6% - 10% - 17% - 34%) assorbe quella di valore inferiore già in godimento.
La sommatoria dell'assegno spettante ai sensi del presente articolo con ogni altro emolumento, diverso dalle voci ricomprese nella base di computo di cui all'art. 31, non può superare, individualmente, i seguenti limiti:
per i Vice Capi Ufficio il 42% della differenza, calcolata in base ai criteri di cui al successivo art. 31, tra la retribuzione annua di detto grado e quella del grado VII della cat. dei Funzionari;
per i Capi Ufficio o Vice Capi Ufficio di cui all'art. 32, il 45% della differenza, calcolata in base ai criteri di cui al successivo art. 31, tra la retribuzione annua di detto grado e quella del grado VII della cat. dei Funzionari.
Gli "emolumenti diversi" dalle voci di cui al citato art. 31, da considerare ai fini della sommatoria di cui al comma precedente, sono costituiti da tutti i trattamenti attribuiti con riferimento all'anzianità, al grado o alle funzioni.
Restano comunque escluse dalla sommatoria stessa le indennità attribuite con riferimento a particolari condizioni e modalità di svolgimento delle mansioni (es.: indennità di rischio, indennità di sotterraneo, indennità di tram, indennità di turno).
Ai fini del rispetto dei limiti suindicati si opererà, nei riguardi del singolo dipendente, sugli assegni di cui al presente articolo.
NOTA
Per i dipendenti che in base alla "Norma transitoria" n.1 di cui al Cap. IX della N.A. 12.6.1985, hanno mantenuto il regime previsto dalla N.A. del 2.6.77, resta confermato il trattamento che segue:
Vice Capi Ufficio
vengono attribuiti, ogni cinque anni di valutazione e nel limite di quattro quinquenni, assegni annui pari al 17% della differenza tra la retribuzione annua del grado di appartenenza e quella del grado VII della cat. Funzionari.
Capi Ufficio
vengono attribuiti, ogni cinque anni di valutazione e nel limite di quattro quinquenni, assegni annui pari al 18% della differenza tra la retribuzione annua del grado di appartenenza e quella del grado VII della cat. Funzionari.
Le differenze retributive di cui al comma precedente vengono calcolate prendendo a base le voci di retribuzione di cui
all'art. 31.
Si applicano altresì le previsioni di cui ai comma 3 e 4 del citato art. 31.
Art. 31
Criteri di computo
Per la determinazione della differenza fra la retribuzione annua del Vice Capo Ufficio a quella del grado VII della cat. Funzionari si tiene conto delle seguenti voci retributive:
V.C. Ufficio
paga base
n. 13 scatti biennali
assegno di grado
indennità di mensa
indennità scala mobile
premio di rendimento
anticipo premio di rendimento
Grado VII
paga base
n. 7 scatti biennali
indennità direttiva
rimborso spese (maggiorazione esclusa)
indennità di rappresentanza - premio di rendimento
Ai fini del suddetto calcolo sono altresì comprese:
1.le erogazioni contrattuali - comunque denominate (es.: una tantum, erogazioni a stralcio) - concordate a copertura di periodi retributivi determinati e successivamente consolidate come aumenti tabellari delle voci di cui al primo comma;
2.i trattamenti contrattuali - comunque denominati (es.: assegno ex intesa/accordo del ..........) riconosciuti a conguaglio di aumenti in precedenza corrisposti sulle voci di cui al primo comma e determinati con criteri presuntivi;
3.le voci retributive di nuova istituzione originate da aggregazioni, disaggregazioni o sostituzioni delle voci di cui al primo comma.
I trattamenti di cui agli artt. 29 e 30 ed alla relativa nota vengono erogati sotto forma di assegno mensile, da computarsi dividendo l'importo della differenza, calcolata come al comma precedente, per il numero di mensilità previste dal CCNL, più le due mensilità di cui si compone il premio di rendimento.
I trattamenti di cui al comma precedente vengono aggiornati annualmente con decorrenza 1º Gennaio, con riferimento alle variazioni intervenute, nelle voci retributive di cui al presente articolo, nei dodici mesi precedenti.
Nota
La voce "indennità di scala mobile" del personale direttivo è stata abolita con effetto dal 1.1.1988 ed il relativo importo è rifluito nelle voci "indennità direttiva" e "indennità di rappresentanza".
Art. 32
Assegno del Vice Capo Ufficio
Dopo 6 classifiche di merito dal conseguimento della 2º maggiorazione di grado (10 punti), viene erogato un assegno, da ripartire in 12 mensilità annue, pari alla differenza tra il trattamento retributivo annuo complessivo proprio del grado di Capo Ufficio e quello di Vice Capo Ufficio.
Per i dipendenti che hanno mantenuto il regime delle carriere economiche previsto dalla N.A. del 2.6.77 (cfr. nota art. 30), la differenza di cui sopra viene determinata prendendo a riferimento anche l'assegno di carriera economica.
Nota
Ai dipendenti part-time con grado di Vice Capo Ufficio, l'erogazione dell'assegno in questione spetta in misura proporzionata alla durata della prestazione lavorativa.
Sono equiparati, ai fini di cui sopra, i dipendenti part-time che conseguono il livello retributivo del Vice Capo Ufficio per automatismo.
Per quanto riguarda la maturazione del beneficio per i casi di passaggio del rapporto part-time a full-time, il periodo trascorso a part-time viene valutato in misura proporzionale all'orario di lavoro prestato, secondo gli stessi criteri di calcolo utilizzati per il conseguimento degli automatismi economici e di carriera.
Art. 33
Benefici economici per automatismo ai Commessi ed Ausiliari
Al personale appartenente alle categorie dei Commessi e degli Ausiliari, fatta eccezione per gli Operai Specializzati, viene attribuito, con un limite di 6 scatti, un assegno mensile fissato nella misura di L. 102.878, con la seguente articolazione:
ogni 5 classifiche di merito, per i primi 4 scatti
ogni 4 classifiche di merito, per gli ultimi 2 scatti.
Detto assegno viene erogato per il numero delle mensilità ordinarie, per le due gratificazioni di dicembre, più le due mensilità di cui si compone il premio di rendimento.
L'importo dell'assegno viene aggiornato in misura pari alla percentuale degli aumenti contrattuali che si verifichino sulla retribuzione degli Impiegati di 1º, limitatamente alle voci stipendio e scatti biennali di anzianità (13 scatti), con la medesima decorrenza di detti aumenti.
Ai fini del calcolo di cui al precedente comma, valgono i criteri di cui all'art. 31, c. 2º, punti 1, 2 e 3.
In caso di passaggio alla categoria impiegatizia, l'importo degli assegni in godimento viene assorbito dall'aumento di retribuzione spettante per l'inserimento nella nuova categoria.
L'importo di detti assegni eventualmente eccedente l'aumento di retribuzione viene mantenuto come "assegno personale" assorbibile con i successivi scatti biennali di anzianità e/o passaggi di qualifica e/o grado.
Per gli Ausiliari ad orario ridotto, l'importo degli assegni viene erogato in misura proporzionale all'orario di lavoro effettuato, fermo quant'altro previsto riguardo ai criteri e modalità di acquisizione ed erogazione.
Norma transitoria
Gli impiegati di 2º e di 1º, tali alla data di entrata in vigore della N.A. del 12.6.85 e provenienti dalle categorie sottostanti, che avevano in godimento - alla data del 12.6.85 - assegni della carriera economica iniziata nelle categorie di provenienza ai sensi degli artt. da 28 a 31 della N.A. del 2.6.1977, mantengono il trattamento secondo la disciplina di cui all'art. 33 della stessa N.A..
Art. 34
Benefici economici per automatismo agli Operai Specializzati
Si applica a coloro che non hanno esercitato il diritto di opzione di cui all'art. 29.
Agli Operai Specializzati vengono riconosciuti livelli retributivi corrispondenti a quelli propri:
a.del grado X dopo 4 classifiche di merito nella qualifica di appartenenza;
b.del grado IX/B dopo ulteriori 6 classifiche di merito;
c.del grado IX/A dopo ulteriori 6 classifiche di merito.
I livelli retributivi di cui ai punti b) e c) comprendono le maggiorazioni dell'assegno di grado di cui all'art. 29.
Ai dipendenti inquadrati da operaio o commesso ad operaio specializzato, continua ad applicarsi la disciplina di cui all'art. 33, fino al conseguimento di un livello retributivo corrispondente al grado X.
Qualora, per effetto dei benefici economici per automatismo previsti per le qualifica di provenienza, i dipendenti di cui al comma che precede abbiano già conseguito un livello retributivo più elevato di quello corrispondente al grado X, mantengono tale livello fino a che non ne spetti uno superiore in conseguenza dell'applicazione della presente norma.
Note al Capitolo IX
gli artt. 30 - 31 - 33 - 34 in materia di benefici economici per automatismo si rendono applicabili ai sensi dell'art. 159 del CCNL 23.11.90 (opzione esercitata dalle OO.SS. aziendali ai sensi dell'art. 139 del CCNL 23.7.1976);
gli artt. 30 - 31 - 32 - 33 - 34, unitamente al precedente art. 23, sostituiscono le previsioni di cui agli artt. 108, 109, 110, 111 e 112 del CCNL 23.11.90.
Capitolo X
TrasferimentiArt. 35
Trasferimenti
Il trasferimento del dipendente può avvenire:
a.per comprovate ragioni organizzative e produttive;
b.a domanda dell'interessato, il quale, sulla base di giustificati motivi, specificherà la sede o le sedi di gradimento.
La domanda di trasferimento non può essere presa in esame prima che siano trascorsi due anni dalla data di assunzione in servizio.
I dipendenti con oltre 20 anni di anzianità di servizio possono essere trasferiti ad altre località solo previo loro consenso.
Nota di collegamento con il CCNL 23.11.90:
l'art. 35 sostituisce i commi 3º e 4º dell'art. 102.
Capitolo XI
Ruoli Speciali
Art. 36
Ruolo Legale
1 Destinatari ed area professionale
Sono destinatari della presente normativa gli addetti a tempo pieno - con gradi dal X all'VIII compreso - all'ambiente logico sottodescritto, che vi risultino inseriti in base alle previsioni di accesso della presente normativa, per l'esecuzione delle funzioni tipiche dell'ambiente stesso.
Agli effetti della presente normativa, è definito "ambiente logico legale" quello ove operano procuratori e avvocati iscritti all'apposito albo professionale ed inseriti - per conto dell'Istituto - nell'elenco speciale dei legali degli Enti Pubblici annesso a tale albo, nonchè laureati in giurisprudenza incaricati in via continuativa di coadiuvare - in rapporto di collaborazione o di dipendenza gerarchica - il personale suddetto per l'espletamento, ad un livello di adeguata complessità e completezza, della funzione istituzionale di consulenza legale e assistenza giudiziale e stragiudiziale.
L'individuazione degli ambienti nei quali sono presenti le condizioni sopra specificate, scaturisce da accordi fra le parti.
Nel caso in cui l'Azienda proceda a mutamenti organizzativi che rendano ipotizzabile, rispetto agli accordi al momento esistenti, l'individuazione di ulteriori ambienti e/o la decadenza di taluno di essi, ciascuna delle parti potrà attivarsi per l'eventuale revisione dell'accordo di cui al precedente comma.
2 Accesso al ruolo
A) Selezione interna per titoli ed esami
Requisiti:
a.minimo 1 classifica di merito nella qualifica di Impiegato 1º,
b.età non superiore a 35 anni,
c.possesso del titolo di studio e/o di qualificazione professionale così come richiesto nella indizione della selezione.
Nota
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle domande.
Modalità della selezione
Si effettua in base a:
1.prove di esame - max 30 punti,
2.titolo di qualificazione professionale (solo per i concorrenti che siano risultati idonei alle prove di esame):
Avvocato 2 punti
Procuratore Legale 1 punto
La graduatoria risultante dalla sommatoria dei punteggi attribuiti a ciascun candidato ha validità 6 mesi.
Modalità delle prove:
Le prove di esame vengono curate da un'apposita Commissione ed hanno lo scopo di accertare l'idoneità del candidato sotto il profilo della preparazione tecnico-professionale.
Detto esame consiste:
in una prova scritta: punt. max I5
in una prova orale: punt. max 15.
L'idoneità si consegue con un punteggio minimo di 18.
I candidati che siano risultati non idonei non possono presentare domanda per le selezioni indette nei successivi 18 mesi.
B) Assunzione dall'esterno
È possibile in caso di:
a.necessità di personale munito di adeguata e specifica esperienza professionale non reperibile all'interno dell'istituto;
b.esigenze non coperte dalla selezione interna.
3 Periodo di osservazione
durata:
1 anno, al termine del quale viene espresso un giudizio di idoneità alla permanenza nel ruolo legale.
effetti:
a) in caso di giudizio positivo, permanenza nel ruolo legale e, per i procuratori legali, promozione per merito al grado VIII;
* per i soggetti che conseguono il titolo di procuratore Legale nel corso del periodo di osservazione, il grado di C.U. viene attribuito al termine di detto periodo;
* per i soggetti che conseguono il titolo di Procuratore Legale dopo il periodo di osservazione, viene riconosciuto il grado di C.U. con decorrenza dal 1º del mese in cui è stato conseguito il titolo in parola.
b) in caso di giudizio negativo, reinserimento nel ruolo ordinario con ridestinazione prioritaria alla filiale di provenienza. Impossibilità di ripresentarsi a successive selezioni.
4 Valutazioni
periodo di osservazione:
non si procede alla valutazione del rendimento e dell'idoneità al grado superiore (artt. 16 e 22); viene confermata l'ultima
classifica attribuita;
periodo successivo:
modalità, procedure e tempi previsti per il ruolo ordinario.
5 Carriere
grado o qualifica iniziale:
quella posseduta al momento dell'accesso;
avanzamenti automatici per anzianità:
si applicano le disposizioni di cui all'art. 23 - punto b.);
promozioni per merito (riguardano unicamente i dipendenti in possesso della sola laurea):
a) le modalità e le procedure sono quelle stabilite per il ruolo ordinario.
Il requisito di anzianità nel grado, previsto per detto ruolo, è ridotto ad 1 anno;
b) il numero degli avanzamenti per merito attribuibile ai promovibili del ruolo legale viene fissato in aliquota che risulti superiore a quella rappresentata, nel ruolo ordinario, dal rapporto fra il numero delle promozioni e quello dei dipendenti in possesso del previsto requisito di anzianità nel grado;
c) dopo 3 anni di permanenza nel ruolo legale viene attribuita la promozione al grado VIII, indipendentemente dal grado
posseduto.
6 Benefici economici per automatismo e maggiorazione assegni di grado.
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 29, 30 e 31.
7 Uscite
automatica:
nel caso non venga conseguita una valutazione, nella idoneità a ricoprire il grado superiore, del livello predeterminato
dalla Direzione. (*)
ad iniziativa dell'Istituto:
trascorsi quattro anni nel grado di Capo Ufficio.
a domanda del dipendente:
a) con il consenso dell'Istituto trascorso un anno di permanenza nel ruolo;
b) senza la condizione sub a), trascorsi 4 anni nel grado di Capo Ufficio. (*)
(*) Nota In relazione ai tempi tecnici necessari per la sostituzione e la destinazione del dipendente ad altro incarico, l'uscita potrà essere procrastinata fino a 6 mesi dal verificarsi delle previste condizioni.
8 Passaggio al gr. VII
Capi Ufficio in possesso del titolo di Procuratore Legale e del requisito di cui all'art. 28, cpv. selezioni - punto 1, c. 2º:
a) dopo 2 anni di permanenza nel grado possono partecipare a selezioni, analoghe a quelle previste all'art. 28, indette per il soddisfacimento delle necessità individuate dall'Istituto negli "ambienti logici legali";
b) dopo 4 anni di permanenza nel grado possono partecipare alle prove selettive di cui all'art. 28 indette dall'Istituto per soddisfare le necessità individuate nel ruolo ordinario.
Capi Ufficio in possesso del requisito di cui all'art. 28, cpv. selezioni - punto 1, c. 2º:
dopo 4 anni di permanenza nel grado possono partecipare alle prove selettive di cui all'art. 28 indette dall'Istituto per soddisfare le necessità individuate nel ruolo ordinario.
effetti:
dalla data di attribuzione del gr. VII i dipendenti già appartenenti al ruolo legale fanno parte del ruolo ordinario, ancorchè utilizzati negli "ambienti logici legali".
Art. 37
Ruolo E.D.P.
1 Destinatari ed area professionale
Sono destinatari della presente normativa gli addetti a tempo pieno - con gradi dal X all'VIII compreso - all'ambiente logico sottodescritto, che vi risultino inseriti, in base alle previsioni di accesso della presente normativa, per l'esecuzione delle funzioni tipiche dell'ambiente stesso.
Agli effetti della presente normativa sono definiti "ambienti logici E.D.P." quelli istituzionalmente strutturati per la funzione generale di elaborazione automatica dei dati per conto di altre funzioni aziendali, nei quali coesistano le attività utili all'acquisizione di una adeguata professionalità specifica (studio, analisi, programmazione, controllo e gestione funzionale di applicazioni, sistemi e reti).
Non possono quindi essere definite "ambienti logici E.D.P." le strutture nelle quali si predispongano e si utilizzino procedure, apparecchiature e strumenti E.D.P. in via accessoria o propedeutica all'assolvimento dei compiti propri delle strutture stesse.
L'individuazione degli ambienti in cui sono presenti le condizioni sopra specificate, scaturisce da accordi fra le parti.
Nel caso in cui l'Azienda proceda a mutamenti organizzativi che rendano ipotizzabile, rispetto agli accordi al momento esistenti, l'individuazione di ulteriori ambienti e/o la decadenza di taluno di essi, ciascuna delle parti potrà attivarsi per l'eventuale revisione dell'accordo di cui al precedente comma.
Inoltre, avuto presente l'elevato grado di dinamica delle innovazioni tecnologiche, qualora l'Azienda proceda a mutamenti organizzativi tali che la suddetta definizione di ambiente logico risulti sostanzialmente inapplicabile, le parti verificheranno la necessita di una nuova definizione del contesto professionale cui riferire la normativa del ruolo E.D.P..
2 Accesso al ruolo
A) Selezione interna per esami
Requisiti:
a) almeno una classifica di merito, nella qualifica di impiegato di 1º, con un massimo di 5;
b) possesso del titolo di studio e/o specializzazione così come richiesto nella indizione della selezione.
Nota
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle domande.
Modalità
La selezione è articolata in due prove:
a) la prima accerta i requisiti psico-attitudinali di base richiesti per operare in ambiente logico E.D.P..
Al termine della prova viene formata una graduatoria preliminare di idonei, nel rispetto della quale l'Istituto sceglie i soggetti da avviare alla fase successiva;
b) la seconda consiste in uno o più corsi selettivi di addestramento specifico.
I candidati che superano quest'ultima fase vengono inseriti in una graduatoria finale di idonei dalla quale l'Azienda preleva in ordine di punteggio.
Ciascuna graduatoria ha validità 6 mesi.
I soggetti dichiarati non idonei in una delle due prove saranno esclusi dalle selezioni indette nei successivi 18 mesi.
B) Assunzione dall'esterno
È possibile in caso di:
a) necessità di personale munito di adeguata e specifica esperienza professionale non reperibile all'interno dell'Istituto;
b) esigenze non coperte dalla selezione interna.
3 Periodo di osservazione
durata:
1 anno al termine del quale viene espresso un giudizio di idoneità alla permanenza nel ruolo E.D.P..
effetti:
a) in caso di giudizio positivo, permanenza nel ruolo E.D.P. e promozione per merito degli Imp. di 1º al grado IX/b;
b) in caso di giudizio negativo, reinserimento nel ruolo ordinario, con ridestinazione prioritaria alla filiale di provenienza.
Impossibilità di ripresentarsi a successive selezioni.
4 Valutazione
periodo di osservazione:
non si procede alla valutazione del rendimento e dell'idoneità al grado superiore (artt. 16 e 22); viene confermata l'ultima classifica attribuita;
periodo successivo:
modalità, procedure e tempi previsti per il ruolo ordinario.
5 Carriere
grado o qualifica iniziale:
quella posseduta al momento dell'accesso;
avanzamenti automatici per anzianità:
si applicano le disposizioni di cui all'art. 23 - punto b);
promozioni per merito:
a) le modalità e le procedure sono quelle previste per il ruolo ordinario.
Il requisito di anzianità nel grado previsto per detto ruolo è ridotto ad 1 anno;
b) il numero degli avanzamenti per merito attribuibile ai promovibili del ruolo E.D.P. viene fissato in aliquota che risulti superiore a quella rappresentata, nel ruolo ordinario, dal rapporto fra il numero delle promozioni e quello dei dipendenti in possesso del previsto requisito di anzianità nel grado;
c) dopo 6 anni di permanenza nel ruolo E.D.P. viene attribuita la promozione al gr. VIII, indipendentemente dal grado posseduto.
6 Benefici economici per automatismo e maggiorazione assegni di grado.
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 29, 30 e 31.
7 Uscite
automatica:
nel caso in cui non venga conseguita una valutazione del livello predeterminato dalla Direzione nella idoneità a ricoprire il grado superiore, per due volte consecutive nel passaggio a V.C. Ufficio e per una volta a Capo Ufficio.(*)
ad iniziativa dell'Istituto:
trascorsi 4 anni nel grado di Capo Ufficio.
a domanda del dipendente:
a) con il consenso dell'Istituto, trascorso un anno di permanenza nel ruolo;
b) dopo una valutazione di livello inferiore a quello predeterminato dalla Direzione nella idoneità a ricoprire il grado di V.C. Ufficio;(*)
c) senza la condizione sub a), trascorsi 4 anni nel grado di Capo Ufficio.(*)
(*) Nota
In relazione ai tempi tecnici necessari per la sostituzione e la destinazione del dipendente ad altro incarico, l'uscita potrà essere procrastinata fino a 6 mesi dal verificarsi delle previste condizioni.
8 Passaggio al grado VII
I Capi Ufficio in possesso del requisito di cui all'art. 28, cpv. selezioni - punto 1, c. 2º, possono partecipare:
a) dopo 2 anni di permanenza nel grado a selezioni, analoghe a quelle previste dall'art. 28, indette per il soddisfacimento delle necessità individuate dall'Istituto negli "ambienti logici E.D.P.";
b) dopo 4 anni di permanenza nel grado alle prove selettive di cui all'art. 28, indette dall'Istituto per soddisfare le necessità individuate nel ruolo ordinario;
effetti:
dalla data di attribuzione del grado VII i dipendenti, già appartenenti al ruolo E.D.P., fanno parte del ruolo ordinario, ancorchè utilizzati in "ambienti logici E.D.P.".
Norme transitorie
Ai dipendenti inseriti nelle "Carriere Speciali", con grado inferiore all'VIII, alla data di entrata in vigore della Normazione
Aziendale del 12.6.85 si applica, fino al conseguimento di tale grado la normativa precedentemente in vigore per dette carriere.
Al medesimo personale - nonchè a quello con grado VIII alla suddetta data - sono altresì applicabili le previsioni di cui alla nota relativa agli artt. 29, 30 e 31 della presente Normazione Aziendale.
A tali effetti, le citazioni del sistema delle Carriere Economiche contenute in detta nota vanno riferite a quanto previsto dalle specifiche normative riguardanti le singole "Carriere Speciali".
Raccomandazione delle OO.SS. a curare la massima divulgazione del materiale di aggiornamento professionale specifico.
Art. 38
Ruolo tecnico
1 Destinatari ed area professionale
Sono destinatari della presente normativa gli addetti a tempo pieno - con gradi dal X all'VIII compreso - all'ambiente logico sottodescritto, che vi risultino inseriti in base alle previsioni di accesso della presente normativa, per l'esecuzione delle funzioni tipiche dell'ambiente stesso.
Agli effetti della presente normativa sono definiti "ambienti logici tecnici" quelli ove operano architetti, ingegneri, geometri e periti industriali iscritti agli appositi albi per l'esecuzione diretta - per conto dell'Istituto - di tutte le attività tecnico-professionali necessarie:
per l'acquisizione, la costruzione, l'ampliamento, la trasformazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili e degli impianti relativi (progettazione - compresa quella degli arredi -, direzione dei lavori, stime valutative, ecc.);
oppure per l'istruttoria tecnica delle pratiche di mutuo delle Sezioni Speciali (rilievi, stime valutative, etc.).
L'individuazione degli ambienti in cui sono presenti le condizioni sopra specificate, scaturisce da accordi fra le parti.
Nel caso in cui l'Azienda proceda a mutamenti organizzativi che rendano ipotizzabile, rispetto agli accordi al momento esistenti, l'individuazione di ulteriori ambienti e/o la decadenza di taluno di essi, ciascuna delle parti potrà attivarsi per l'eventuale revisione dell'accordo di cui al precedente comma.
2 Accesso al ruolo
A) Selezione interna per titoli ed esami
Requisiti:
a) almeno 1 classifica di merito nella qualifica di Imp. di 1º, con un massimo di 5;
b) possesso del titolo di studio e/o di qualificazione professionale così come richiesto nella indizione della selezione.
Nota
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande.
Modalità della selezione
Si effettua in base a:
1) prove di esame: max 30 punti,
2) titolo di studio - 2 punti per i concorrenti in possesso di laurea che siano risultati idonei alle prove di esame.
La graduatoria risultante dalla sommatoria dei punteggi attribuiti a ciascun candidato ha validità 6 mesi.
Modalità delle prove:
le prove di esame vengono curate da un'apposita Commissione ed hanno lo scopo di accertare l'idoneità del candidato sotto il
profilo della preparazione tecnico-professionale.
Detto esame consiste:
in una prova scritta: punt. max 15
in una prova orale: punt. max 15.
L'idoneità si consegue con un punteggio minimo di 18.
I candidati che siano risultati non idonei non possono presentare domanda per le selezioni indette nei successivi 18 mesi.
B) Assunzione dall'esterno
È possibile in caso di:
a) necessità di personale munito di adeguata e specifica esperienza professionale non reperibile all'interno dell'Istituto;
b) esigenze non coperte dalla selezione interna.
3 Periodo di osservazione
durata:
1 anno al termine del quale viene espresso un giudizio di idoneità alla permanenza nel ruolo tecnico.
effetti:
a) in caso di giudizio positivo, permanenza nel ruolo tecnico e promozione per merito degli impiegati di 1º al gr. IX/b;
b) in caso di giudizio negativo, reinserimento nel ruolo ordinario, con ridestinazione prioritaria alla filiale di provenienza. Impossibilità di ripresentarsi a successive selezioni.
4 Valutazione
periodo di osservazione:
non si procede alla valutazione del rendimento e della idoneità al grado superiore (artt. 16 e 22); viene confermata l'ultima classifica attribuita;
periodo successivo:
modalità, procedure e tempi previsti per il ruolo ordinario.
5 Carriere
grado o qualifica iniziale:
quella posseduta al momento dell'accesso;
avanzamenti automatici per anzianità:
si applicano le disposizioni di cui all'art. 23 punto b).
promozioni per merito:
a) le modalità e le procedure sono quelle previste per il ruolo ordinario.
Il requisito di anzianità nel grado, previsto per detto ruolo, è ridotto ad 1 anno;
b) il numero degli avanzamenti per merito attribuibile ai promovibili del ruolo tecnico viene fissato in aliquota che risulti superiore a quella rappresentata, nel ruolo ordinario, dal rapporto fra il numero delle promozioni e quello dei dipendenti in possesso del previsto requisito di anzianità nel grado;
c) viene attribuita la promozione al grado VIII, indipendentemente dal grado posseduto: dopo 3 anni di permanenza nel ruolo, ai laureati;
ai diplomati che conseguano una delle lauree previste per l'ambiente logico-tecnico dopo 3 anni di permanenza nel ruolo, viene attribuita la promozione al gr. VIII con decorrenza 1º del mese in cui è stato conseguito il titolo in parola; dopo 5 anni di permanenza nel ruolo, ai diplomati.
6 Benefici economici per automatismo e maggiorazione assegni di grado.
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 29, 30 e 31.
7 Uscite
automatica:
nel caso non venga conseguita una valutazione del livello predeterminato dalla Direzione nella idoneità a ricoprire il grado superiore. (*)
ad iniziativa dell'Istituto:
trascorsi quattro anni nel grado di Capo Ufficio.
a domanda del dipendente:
a) con il consenso dell'Istituto, trascorso un anno di permanenza nel ruolo;
b) senza la condizione sub a), trascorsi 4 anni di anzianità nel grado di Capo Ufficio. (*)
(*) Nota
In relazione ai tempi tecnici necessari per la sostituzione e la destinazione del dipendente ad altro incarico, l'uscita potrà essere procrastinata fino a 6 mesi dal verificarsi delle previste condizioni.
8 Passaggio al grado VII
I Capi Ufficio, in possesso del requisito di cui all'art. 28, cpv. selezioni - punto 1, c. 2º, possono partecipare:
a) dopo due anni di permanenza nel grado a selezioni, analoghe a quelle previste dall'art. 28, indette per il soddisfacimento delle necessità individuate dall'Istituto negli "ambienti logici tecnici";
b) dopo 4 anni di permanenza nel grado, alle prove selettive di cui all'art. 28, indette per il soddisfacimento delle necessità individuate dall'Istituto nel ruolo ordinario.
effetti:
dalla data di attribuzione del grado VII i dipendenti, già appartenenti al ruolo tecnico, fanno parte del ruolo ordinario, ancorchè utilizzati in "ambienti logici tecnici".
Note al Capitolo XI
Per quanto non espressamente stabilito nel presente capitolo, si applicano le previsioni valide per il ruolo ordinario.
Per il computo del periodo di osservazione, ai fini del giudizio di idoneità alla permanenza nei ruoli Legale-EDP- Tecnico, non viene considerata la parte di ciascun periodo di assenza continuativa, a qualsiasi titolo (esclusi i congedi ordinari), che supera la franchigia assoluta di 25 giornate lavorative continuative.
I casi di cui sopra vengono considerati come sospensione del periodo di osservazione.
Capitolo XII
Varie e decorrenze
Art. 39
Anzianità convenzionale per laurea
Il possesso o il conseguimento di una o più lauree, anche di quelle non previste dal vigente contratto nazionale di lavoro, comporta il riconoscimento di 4 anni di anzianità di servizio, in luogo dei 3 contrattualmente previsti, agli effetti degli scatti biennali di anzianità, del trattamento di ferie e di malattia (in questo ultimo caso, qualora sia stato superato il periodo di prova).
Il conseguimento di diploma universitario (laurea breve) in una disciplina economica, bancarie e del diritto comporta il riconoscimento di 1 anno di anzianità di servizio agli effetti previsti dall'art. 39, fermi restando i limiti cumulativi previsti dalla citata norma.
I suddetti anni convenzionali per laurea vengono computati, con uno o due utilizzi cumulativamente non superiori a 4 anni, anche ai fini delle Carriere per anzianità.
Nota di collegamento con il CCNL 23.11.90:
la norma sostituisce il 1º comma - lett. d) ed il 3º comma dell'art. 50.
Art. 40
Operai Specializzati
Accesso alla mansione
In caso di necessità di nuovi Operai Specializzati, verrà data la preferenza agli Ausiliari o Commessi, riconosciuti professionalmente idonei ai sensi del contratto, in relazione alla specialità di mestiere richiesta per la posizione di lavoro da ricoprire.
Art. 41
Scatti biennali di anzianità
Gli scatti biennali di anzianità previsti dal CCNL 19.12.94 sono aumentati di un ulteriore scatto dell'importo appresso indicato:
Categoria Impiegati C. Uff., V.C. Uff., C. Rep., Imp. di 1º :L. 64.342
Impiegato di 2º:L. 55.084
Categoria Commessi,Capo commesso, Commesso:L. 45.022
Categoria Salariati,Operaio Specializzato:L. 45.022
Operaio:L. 45.022
Guardia notturna:L. 32.764
Per. di fatica e custodia e pers. di pulizia:L. 31.141
I suddetti importi verranno rivisti in misura corrispondente alle variazioni che potranno determinarsi sull'ammontare del 12º scatto contrattuale,ovvero dell 8º.
In ordine agli scatti di anzianità di cui all'art. 41 il personale assunto dopo la data dell' Accordo Nazionale per il rinnovo del C.C.N.L. ( 31.12.1994) beneficerà del primo scatto dopo quattro anni dalla data di assunzione; successivamente tale personale avrà diritto oltre agli ulteriori scatti contrattualmente previsti, di un ulteriore scatto.
L'importo del 9º scatto verrà fissato con un rapporto proporzionale rispetto all' 8º uguale a quello oggi esistentre tra il 13º ed il 12º.
Art. 42
Indennità di sostituzione
Per il calcolo dell'indennità spettante per le sostituzioni dei Titolari di Filiali per le quali sia previsto il grado di Quadro Super, viene fatto riferimento al Quadro Super al massimo degli scatti tabellari e con 2 assegni di carriera economica (art. 30 N.A., 1º cpv. - trattamenti sostitutivi - Protocollo quadri).
I dipendenti che, in quanto incaricati di sostituire il funzionario (titolare), percepiscano la differenza retributiva (indennità di sostituzione), in caso di effettuazione di prestazioni straordinarie continuano a fruire del trattamento relativo a queste ultime.
Art. 43
Divergenze interpretative
I rappresentanti dell'Istituto e delle Organizzazioni Sindacali Aziendali si incontreranno, per dirimere le divergenze interpretative che dovessero insorgere in merito alle previsioni di cui alla presente normativa.
Art. 44
Decorrenze
Salvo quanto specificatamente stabilito nei singoli articoli, la presente normativa decorre:
dall'1.10.91, per le previsioni di cui agli artt. 33 - 1º c., 32 e 42;
dalla data di sottoscrizione del testo di accordo relativo, per ogni altra parte.
La normativa stessa, coordinata con il CCNL 23.11.90, sostituisce integralmente la Normazione Aziendale del 12.6.85 e successive modifiche del 26.5.1988 e non potrà essere rinnovata prima che siano decorsi tre anni dalla sottoscrizione del testo di accordo.
Allegati
Quadri, impiegati, commessi e ausiliari
Art. 1
Premio di produttività
Fermo quanto previsto dall'art. 45 del CCNL 23.11.90, il premio viene corrisposto secondo i criteri seguenti:
Sistema di misurazione della produttività
Per la misurazione degli incrementi di produttività del lavoro presso l'Istituto, con riferimento agli esercizi 1990/91/92, viene utilizzato il metodo di seguito illustrato, che costituisce l'applicazione nella realtà del Monte dei Paschi di Siena dell'esemplificazione inserita nell'art. 45 del CCNL 23.11.90.
Per quanto attiene i dati utilizzati, si applicano i seguenti criteri generali:
- per i dati relativi a grandezze riferite a posizionamenti di fine anno viene utilizzata la semisomma dei valori registrati al 31.12 dell'anno di volta in volta considerato ed al 31.12 dell'anno precedente.
- per i dati relativi a flussi di periodo, viene utilizzato il valore registrato nell'esercizio considerato;
- tutti i dati sono riportati al valore dell'anno di riferimento applicando il tasso di inflazione calcolato come variazione media annua dell'indice ISTAT del costo della vita;
- al fine di individuare i valori pro-capite viene assunto quale denominatore l'organico complessive con contratto a tempo determinato e indeterminato, valorizzando pro-quota personale con contratto a tempo parziale.
Per la misurazione dell'andamento della produttività vengono utilizzati i seguenti due indicatori:
a) Valore aggiunto pro-capite - V.A.P.
calcolato nei termini proposti dal CCNL e, segnatamente:
V.A.P. = (RLC + CP - PP) : n. dipendenti
Dove:
RLG
Risultato lordo di gestione (conto economico riclassificato), al netto dei proventi derivanti dalla rendita del patrimonio libero, dall'accantonamento del fondo rischi su crediti per interessi di mora.
A tali fini il patrimonio libero viene determinato sommando le seguenti voci del bilancio Istituto:
capitale di fondazione,
riserve legali e statutarie,
riserve per rivalutazione monetaria - utile netto di esercizio.
Alle predette voci vengono sottratte le immobilizzazioni tecniche al netto dei relativi fondi di ammortamento e degli investimenti di partecipazione al netto dei relativi fondi di ammortamento (stato patrimoniale generale riclassificato - attività).
Al patrimonio netto come sopra determinato viene applicato un tasso di rendimento costituito dalla media aritmetica per l'anno considerato del tasso medio annuale di rendimento dei Bot a tre mesi e del tasso medio annuale della lira interbancaria lettera a tre mesi, considerati al netto delle ritenute fiscali.
Il rendimento così determinato viene portato in detrazione del risultato lordo di gestione.
PP
Utili, perdite e dividendi realizzati su partecipazioni così come forniti dall'Ufficio Ragioneria Generale.
CP
Costi del personale come da specifica voce del conto economico riclassificato.
b) Totale raccolta ed impieghi pro-capite
Determinato sommando le seguenti voci desunte dallo stato patrimoniale riclassificato:
raccolta dalla clientela dal prospetto "passività e patrimonio netto";
crediti per finanziamenti alla clientela dal prospetto "attività".
Sulla scorta dei posizionamenti annuali dei predetti due indicatori viene calcolato un "indicatore annuo ponderato di produttività", applicando i seguenti pesi relativi e considerando tutti i dati a valore 1986=100:
60% per il V.A.P.
40% per la raccolta + impieghi pro-capite.
Per la verifica dell'andamento verrà fatto riferimento a:
un valore base che identifichi il livello minimo di produttività da considerarsi ancora non negativo rispetto all'andamento storico.
Tale valore è calcolato prendendo il minore tra:
media degli indicatori annui ponderati di produttività per gli anni 1986/87/88/89
valore dell'indicatore annuo ponderato di produttività per il 1989.
Tale valore rimane stabile per tutto il periodo di valenza del metodo;
un valore soglia che identifichi un significativo incremento del livello di produttività e che si ottiene aggiungendo al valore base il 75% della massima differenza tra gli indicatori annui ponderati di produttività riscontrata nel periodo 1986/89.
Tale valore si ricalcola di anno in anno con slittamento di un esercizio della serie dei quattro anni considerati, in modo tale da ricomprendervi l'anno precedente a quello di riferimento ed escludere, quindi, il più lontano, riconsiderando tutti i dati a valore ultimo anno del periodo di riferimento = 100 (periodo 87/90, 1987 = 100 e periodo 88/91, 1988 = 100).
Determinazione annuale dell'erogazione media
L'erogazione annua viene quantificata in cifra fissa seguendo il criterio di seguito illustrato:
nel caso in cui l'indicatore ponderato annuo di produttività evidenzi, per l'anno cui si riferisce l'erogazione, un posizionamento inferiore al valore base: nessuna erogazione;
nel caso in cui l'indicatore ponderato annuo evidenzi, per l'anno cui si riferisce l'erogazione, un posizionamento pari o superiore al valore base, si individueranno tre fasce che costituiranno la segmentazione della differenza intercorrente fra il valore base ed il valore soglia così procedendo:
1º fascia
da valore base a 33,33% della differenza base- soglia;
2º fascia
da 33,34% a 66,66% della differenza base-soglia;
3º fascia
da 66,67% della differenza base-soglia a valore soglia o superiore.
A seconda del posizionamento dell'indicatore nell'ambito delle fasce sopradescritte si darà luogo alla seguente erogazione:
3º fascia
L. 1.600.000 medie
2º fascia
L. 1.105.000 medie (= 85% dell'importo di 3º fascia)
1º fascia
L. 910.000 medie (= 70% dell'importo di 3º fascia)
Criteri di erogazione individuale
L'importo complessivo da erogare, ottenuto moltiplicando l'importo di fascia per l'organico rettificato pro-quota per il tempoparziale, viene trasformato in valori tabellari di grado sulla base di una ripartizione teorica tra tutti i quadri, impiegati, subalterni eausiliari utilizzando l'organico di fine anno per ciascun grado e la seguente scala parametrale:
Quadro Super:164
Quadro:154
Capo Ufficio:144
Vice Capo Ufficio:134
Capo Reparto:124
Impiegato di 1º - Op. specializzato:114
Impiegato di 2º - Op. - C.Comm. - Comm.:110
Guardia notturna - ausiliario:100
il premio di produttività viene riconosciuto, con le competenze del mese di luglio di ciascun anno, a tutto il personale cheabbia superato il periodo di prova con contratto a tempo determinato ed indeterminato in proporzione ai diversi gradi ricoperti nell'anno;
il suddetto premio è subordinato al conseguimento di una classifica di merito non inferiore a normale;
nel caso di inizio e cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno il premio di produttività compete in proporzione ai mesi di servizio prestati considerando come mesi interi l'eventuale frazione;
per il trattamento delle assenze non retribuite vengono applicati gli stessi criteri in uso per il premio di rendimento;
il premio di produttività non concorre alla determinazione del trattamento di fine rapporto;
eventuali spostamenti tra somma complessiva effettivamente erogata e monte complessivo da distribuire predeterminato, verranno riportati sul monte complessivo dell'anno successivo.
Le parti convengono che, in caso di mutamenti nell'assetto istituzionale dell'Istituto o in presenza di eventi straordinari di portata significativa, si darà corso ad una verifica congiunta degli eventuali effetti delle innovazioni in questione sugli elementi assunti a riferimento per la determinazione del premio di produttività.
Ove ritenuto necessario si valuteranno, in tale sede, eventuali modificazioni e/o revisioni idonee a garantire comunque, a fronte delle mutate condizioni, l'omogeneità, la coerenza e la significatività dei parametri interni di costruzione del sistema retributivo delineato.
Nota:
la verifica di cui all'ultimo comma del presente articolo non viene effettuata, in via eccezionale, per i processi di incorporazione avvenuti nel corso dell'anno 1990, non esistendo, all'epoca, la previsione contrattuale concernente l'erogazione del premio di produttività e non potendosi, di conseguenza, predeterminare criteri per la misurazione degli incrementi di produttività del lavoro del personale interessato.
Pertanto, e sempre in via di eccezione alla normativa generale, ai dipendenti incorporati nel 1990 verrà riconosciuto il VAP nelle misure e con i criteri del restante personale per l'intero anno 1990.
Art. 2
Premio di rendimento
Al personale viene annualmente corrisposto un premio di rendimento nelle misure appresso indicate:
PARTE A
Personale ad orario intero:
1.due mensilità calcolate sulla base della gratificazione di Natale dell'anno cui il premio si riferisce, escludendo il trattamentodi scala mobile e computando, quale minimo per ciascuna qualifica o grado, tre scatti biennali di anzianità;
2.importo fisso L. 720.000 (delibera D.A. 7.9.78);
Personale part-time:
1.due mensilità calcolate sulla base della gratificazione di Natale dell'anno cui il premio si riferisce, escludendo il trattamento di scala mobile e computando, quale minimo per ciascuna qualifica e grado, tre scatti biennali di anzianità;
2.importo fisso pari ad una quota di L. 720.000, calcolata in proporzione all'orario di lavoro in base al quale è stata determinata la gratificazione di Natale dell'anno di competenza;
3.minimo complessivo (1 + 2) di L. 300.000.
PARTE B
(nota a verbale - art. 148 CCNL 30.4.87)
Personale di fatica e custodia, personale di pulizia:694.857
Guardia notturna:704.434
Operaio e commesso:731.025
Operaio specializzato e imp. 2º:754.284
Impiegato di 1º:788.370
Capo Reparto:811.451
Vice Capo Ufficio:837.624
Capo Ufficio:882.417
Quadro e Quadro Super:1.008.043
Gli importi suindicati vengono corrisposti:
parte A:
entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza
parte B:
entro il 30 aprile dell'anno di competenza, quale anticipo sulla complessiva spettanza relativa all'anno medesimo.
Nel caso di assenza dal servizio senza diritto al trattamento economico, il premio di rendimento compete in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi per i quali è stato corrisposto il trattamento stesso.
Il premio di rendimento compete anche al personale assunto nel corso dell'anno cui si riferisce il premio stesso, in misura di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestato, considerando come mese intero l'eventuale frazione.
Ai fini della corresponsione dei ratei relativi all'anno di cessazione, il premio viene calcolato tenendo conto delle tabelle di retribuzione in vigore al momento della risoluzione del rapporto di lavoro e considerando come mese intero l'eventuale frazione.
Art. 3
Quadri
Appartengono alla categoria dei Quadri:
A) Quadri Super:
I titolari di dipendenze funzionanti in via continuativa, non rette da un funzionario, cui siano stabilmente addetti da tre a sei elementi, compreso il Titolare (inclusi dipendenti part-time ed escluso il personale ausiliario).
I sostituti di dipendenze comunque denominate cui siano stabilmente addetti n. 16 o puù elementi (part-time inclusi ed escluso il personale ausiliario) compreso il titolare e lo stesso sostituto.
Rientrano nella previsione le dipendenze ad operatività piena, restando esclusi gli "sportelli speciali distaccati" (art. 11 CCNL 23.11.90), che nell'attuale assetto organizzativo ricomprendono gli sportelli presso complessi industriali, enti, uffici pubblici, ecc., gli sportelli avanzati e gli sportelli superleggeri (dipendenti da agenzie o da succursali).
B) Quadri:
1.sostituti di dipendenze - comunque denominate - cui siano stabilmente addetti n. 10 impiegati (part-time inclusi), compreso il Titolare e lo stesso Sostituto;
2.preposti a strutture operative autonome cui siano stabilmente addetti almeno 7 impiegati, oltre il preposto (part-time inclusi);
3.dipendenti incaricati di coadiuvare in via autonoma, con mansioni qualificate di particolare responsabilità, un funzionario ed a questi rispondano direttamente del proprio lavoro, nonchè di quello di almeno altri 8 impiegati da lui stesso coordinati (part-time inclusi);
4.addetti ai servizi specialistici delle Filiali (estero-merci, borsa-titoli, sviluppo, segreteria) nonchè ai reparti specialistici di uffici della Direzione Generale, che ricoprano i sopra ricordati incarichi di "preposto" o "coadiutore" e che abbiano la responsabilità di almeno 5 impiegati (part-time inclusi);
5.i preposti al modulo privati composto da almeno 6 impiegati (part-time inclusi) oltre allo stesso preposto;
6.i preposti al modulo aziende composto da almeno 5 impiegati (part-time inclusi) oltre allo stesso preposto.
Alla copertura delle posizioni comportanti il passaggio nella cat. dei Quadri si provvede facendo ricorso, di norma, ai dipendenti con grado di Capo Ufficio ed attingendo, eccezionalmente, fra i dipendenti con grado di Vice Capo Ufficio, ove l'esigenza non possa essere adeguatamente soddisfatta con utilizzo di Capi Ufficio.
Le OO.SS. fanno presente che esiste la possibilità di passaggio tra la 3º area 4º livello retributivo e la 4º area professionale sulla base di particolari professionalità e responsabilità.
Raccomandano che tale possibilità si esplichi per coloro che hanno una elevata anzianità nel quarto livello della terza area.
L'azienda prende atto di quanto sopra.
Art. 4
Formazione
Onde assicurare le finalità dell'art 135 CCNL 23.11.90 e ferme restando tutte le previsioni della norma stessa, i corsi saranno articolati nei prossimi anni secondo una logica di crescente contenuto professionale, a partire dall'adeguata conoscenza dei prodotti e servizi della Banca.
In particolare, per il personale a contatto con il pubblico detti contenuti saranno curati, oltre che con i corsi ex art.135 CCNL, anche nell'ambito del periodo di otto settimane di addestramento previsto dalla N.A..
Onde garantire quanto sopra per tutto il personale, ai dipendenti part-time verrà corrisposto il trattamento previsto dal CCNL per il lavoro supplementare, semprechè non sia possibile effettuare i corsi nell'orario lavorativo.
Art. 5
Vestiario ai commessi ed ausiliari
Ai commessi, autisti, guardie notturne viene assegnato il seguenti vestiario:
1 abito estivo e 1 invernale, ogni anno;
1 pantalone ogni 2 anni;
1 paio di scarpe estive e 1 paio invernali, ogni anno;
3 camicie estive e 3 invernali, ogni anno;
3 cravatte all'anno;
1 cappotto e 1 impermeabile, ogni 2 anni.
In aggiunta alla normale dotazione estiva, ai commessi che operano in locali sprovvisti di condizionamento verranno fornite due camicie di foggia tale da consentirne l'uso senza giacca.
Al personale operaio, esclusi gli autisti, ed a quello addetto a mansioni di fatica viene assegnato il seguente vestiario:
2 tenute da lavoro all'anno (una estiva ed una invernale);
2 paia di scarpe all'anno (uno estivo ed uno invernale);
2 camicie estive e 2 invernali, all'anno.
Al personale di pulizia viene assegnato il seguente vestiario:
2 tute da lavoro all'anno (una estiva ed una invernale);
2 paia di scarpe all'anno (uno estivo ed uno invernale).
Con la prima assegnazione viene fornita doppia dotazione della divisa (giacca/pantalone).
Art. 6
Inquadramenti
Ad integrazione od a chiarimento delle previsioni contrattuali per le rispettive qualifiche o gradi, sono da considerare:
a) Impiegati di 1º
Coloro che - come disegnatori - sono adibiti, in via prevalente e continuativa, alla redazione di elaborati grafici necessari sia alle varie fasi della progettazione (di massima, definitiva, esecutiva) sia agli adempimenti strettamente connessi con gli interventi nel campo delle costruzioni, dell'arredamento e dell'impiantistica.
b) Impiegati di 2º
Coloro che, in via prevalente e continuativa, sono:
addetti al ritiro e consegna di contanti e valori, con l'obbligo del controllo;
addetti alla spedizione di corrispondenza con il compito di determinare la forma ed il tipo di invio e/o alla compilazione del rendiconto giornaliero;
addetti all'archiviazione, con compiti di selezione, catalogazione, conservazione e ricerca di corrispondenza, documenti e pratiche in genere, ancorchè detti compiti vengano svolti in locali non specificamente adibiti ad archivio;
addetti al controllo ed alla spunta degli elaborati contabili con i relativi titoli o documenti;
addetti, in ambienti all'uopo organizzati, alla timbratura meccanica con macchine rototype o simili, per la numerazione progressiva di titoli di credito, con espresso compito di controllo delle distinte di accompagnamento;
addetti ai microfilms con i compiti di sviluppo, stampa, archiviazione e ricerca;
addetti a macchine tipografiche automatiche con mansioni di coordinamento;
addetti ai lavori di dattilografia e stenografia che non richiedano adeguata conoscenza di lingua straniera;
addetti allo smistamento della corrispondenza in arrivo con compito di autonoma determinazione degli uffici destinatari.
Nota a verbale
Per "autonoma determinazione" si intende che la scelta dell'ufficio destinatario non deve presupporre solo criteri elementari propri delle categorie sottostanti.
Inoltre, laddove dette mansioni vengano svolte promiscuamente, le stesse sono da considerarsi inscindibili e quindi proprie della qualifica.
c) Commessi
Coloro che, in via prevalente e continuativa, sono addetti alla ricerca e/o prelievo di stampati, con successivo trasporto e confezione plichi, in base alla indicazione di dati idonei alla identificazione degli stampati stessi e del loro quantitativo.
d) Operai specializzati
Coloro che, addetti in via continuativa a macchine tipografiche automatiche, svolgono anche mansioni eccedenti la semplice esecuzione.
Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano al personale inserito nei ruoli speciali.
Art. 7
Prevalenza e continuità
Agli effetti dell'inquadramento nelle qualifiche di cui ai punti a), b), c) e d) del precedente articolo e degli artt. 12, 13, 15 e 18 del CCNL 23.11.90, il carattere di "prevalenza e continuità" nello svolgimento delle mansioni ivi richiamate è convenzionalmente riconosciuto quando queste vengano svolte per almeno 50 ore al mese (comunque distribuite) nell'ambito di due mesi consecutivi.
Art. 8
Garanzie volte alla sicurezza del lavoro
I luoghi di lavoro ove funzionano sportelli aperti al pubblico verranno protetti con sistemi tendenti ad impedire e/o disincentivare il compimento di atti criminosi.
A tal fine l'Istituto - in funzione delle caratteristiche, della ubicazione e dei locali di ciascuna dipendenza - adotterà, occorrendo anche in modo combinato, le seguenti misure:
1.doppie porte con apertura alternata e comando di blocco-sblocco automatico e/o manuale (con vetri: antisfondamento all'esterno e antiproiettile all`interno);
2.porta in cristalli antiproiettile con apertura e comando elettrico;
3.vetrate antisfondamento alle apertura esterne, poste al piano strada se non protette da grate fisse o da serranda a maglia metallica;
4.apparecchiature che, facilitando l'identificazione dei responsabili di atti criminosi, fungano da deterrente, quali ad esempio i c.d. videoregistratori;
5.vigilanza a mezzo guardia giurata.
Il suddetto "ventaglio" di interventi potrà essere riveduto dalle parti - anche in vigenza del presente Contratto Integrativo - in riferimento a strumenti innovativi rispetto a quelli offerti dall'attuale tecnologia.
Limitatamente alle piazze ad alto rischio criminale l'azienda valuterà la possibilità di installare il metal detector.
L'Istituto si riserva inoltre la facoltà di adottare misure diverse da quelle sopraindicate nell'eventualità che dall'esame di situazioni particolari dovesse risultare necessario ricorrere ad interventi di tipo straordinario.
Le misure da adottarsi nelle singole Filiali - ivi comprese quelle di nuova istituzione, ovvero che siano interessate da ristrutturazione o trasferimento dei locali - vengono stabilite dopo aver sentito le Direzioni e le R.S.A. locali, e comunque nel rispetto degli impegni che, a seguito degli incontri semestrali, potranno essere assunti dall'azienda.
Qualora le apparecchiature di cui al punto 4) consentissero anche la ripresa visiva degli ambienti ove si svolge l'attività lavorativa, la relativa installazione dovrà avvenire - conformemente alle disposizioni dello Statuto dei lavoratori (art. 4) - previo accordo con le Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite presso l'unità produttiva e, in mancanza di queste, con le R.S.A. di Coordinamento.
Art. 9
Agevolazioni e provvidenze ai lavoratori studenti
I lavoratori studenti hanno diritto ai seguenti permessi, comprensivi di quelli previsti dall'art. 10 della legge 20.5.70 n. 300:
a.Scuola media inferiore (esami di licenza) con assegni - gg. 15 lavorativi senza assegni - massimo gg. 7 lavorativi
b.Scuola media superiore
1) esami di ammissione classi intermedie:
con assegni - gg. 17 lavorativi
senza assegni - massimo gg. 7 lavorativi
2) esami di diploma:
con assegni - gg. 20 lavorativi
senza assegni - massimo gg. 10 lavorativi
c.Università
1) per ogni esame: gg. 4 lavorativi con assegni
2) per la preparazione e discussione della tesi di laurea:
con assegni - gg. 15 lavorativi
senza assegni - massimo gg. 10 lavorativi
I permessi suddetti vengono accordati ai lavoratori iscritti a corsi universitari per il conseguimento di lauree riconosciute dall'Istituto e per la durata di 10 anni a partire dall'anno accademico in cui è stato concesso il primo permesso.
Il numero dei permessi non potrà superare complessivamente, in detto arco temporale, il numero degli esami previsto nel corso di laurea da ultimo frequentato.
Le agevolazioni per la preparazione della tesi di laurea possono essere utilizzate come segue:
permessi non retribuiti:
dopo aver superato almeno i 2/3 degli esami previsti dal corso di laurea;
permessi retribuiti:
dopo aver superato almeno i 3/4 degli esami previsti dal corso di laurea.
Detti permessi possono essere goduti una sola volta. Quelli retribuiti verranno trasformati in congedi non retribuiti qualora l'esame di laurea non venga sostenuto entro il previsto periodo di 10 anni.
Restano comunque esclusi dai benefici suddetti i dipendenti che sostengono prove per il conseguimento di titoli di studio a carattere artistico e coloro che abbiano già conseguito un diploma o una laurea riconosciuti dall'Istituto.
d. Diploma universitario (cd. laurea breve)
1) per ogni esame: 4 giorni lavorativi retribuiti
2) per la preparazione e discussione della prova finale da diploma:
permessi retribuiti : 10 giorni lavorativi
non retribuiti: massimo 10 giorni lavorativi
I permessi suddetti vengono accordati ai lavoratori iscritti a corsi universitari per il conseguimentoi dei diplomi universitari di cui al precedente art. 39 e per la durata di 6 anni a partire dall'anno accadademico in cui è stato concesso il primo permesso.
Il numero dei permessi non potrà superare complessivamente, in detto arco temporale, il numero degli esami previsto nel corso di diploma da ultino frequentato.
Le agevolazioni per la preparazione della prova di diploma possono essere utilizzate come segue:
permessi non retribuiti:
dopo aver superato almeno i 2/3 degli esami previsti dal corso di diploma;
permessi retribuiti:
dopo aver superato almeno i 3/4 degli esami previsti dal corso di diploma.
Detti permessi possono essere goduti una sola volta. Quelli retribuiti verranno trasformati in congedi non retribuiti qualora la prova finale per il conseguimento del diploma non venga sostenuta entro il previsto periodo di 6 anni.
I permessi suddetti sono comprensivi anche degli eventuali tempi di viaggio da o per la località dove dovrà essere sostenuto l'esame; l'ultimo giorno di permesso può pertanto non coincidere con quello dell'esame stesso.
Nei casi di riparazione o ripetizione degli esami, nonchè in quelli di esclusione previsti dal presente articolo, competono unicamente le agevolazioni di legge.
Gli interessati sono tenuti a produrre una documentazione idonea a dimostrare di aver sostenuto gli esami o di trovarsi in una situazione che dà diritto alle agevolazioni suddette.
Norma transitoria
I dipendenti, studenti universitari, in servizio alla data di entrata in vigore del Contratto Integrativo Aziendale del 12.6.85, possono usufruire dei permessi di cui alla presente norma:
entro il 10º anno a decorrere dall'anno accademico in cui è stato concesso il primo permesso;
con computo, agli effetti del limite previsto dal punto c) - III comma - del presente articolo, del numero dei permessi già usufruiti precedentemente all'entrata in vigore della normativa ridetta.
Ai lavoratori che conseguano, dopo il periodo di prova, il diploma di ragioniere o altra licenza di scuola media superiore (con esclusione dei titoli artistici) viene corrisposto per una sola volta un premio di L. 300..000.
Ai lavoratori , aventi un titolo di scuola media superiore, che, dopo il periodo di prova, conseguono un diploma universitario di cui al precedente Art. 39, viene corrisposto, per una sola volta, un premio di L. 400.00.
Ai lavoratori, non laureati, che conseguano la laurea dopo il periodo di prova, viene corrisposto, per una sola volta, un premio di L. 500.000.
Art. 10
Tutela delle condizioni igienico-sanitarie
Verrà istituito un gruppo di lavoro misto Azienda-OO.SS. sulla medicina preventiva, che esaminerà la materia nel suo complesso, sulla base della ricerca svolta e dell'evoluzione legislativa in corso, con lo scopo:
1.di determinare le linee da applicare sul piano operativo, la cui realizzazione - con gradualità - nelle filiali di Milano, Pieve di Sinalunga e Taranto, costituirà base di sperimentazione per i futuri sviluppi nei confronti delle nuove costruzioni e dei rifacimenti;
2.di individuare una o più ipotesi di fattibilità di un sistema di visite oculistiche destinate agli addetti ai video terminali, in via esclusiva e prevalente, ed agli operatori di sportello adibiti al limite contrattuale.
Detto gruppo di lavoro esaminerà altresì eventuali problemi connessi al tema delle barriere architettoniche.
A richiesta, l'Istituto comunicherà alle RSA di Coordinamento le notizie in proprio possesso riguardo agli accertamenti sulla atossicità della carta chimica autocopiante utilizzata per i moduli in uso presso l'Istituto medesimo.
Le norme di cui al presente articolo saranno oggetto di raccordo con le previsioni del D. Lgs. n. 626/94.
Art. 11
Il Il presente contratto integrativo aziendale si applica, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, al personale in servizio alla data di stipulazione o assunto successivamente.
Appendici al Contratto Integrativo Aziendale
1) Pari opportunità
L'apposita Commissione (D.A. 19.5.88), composta da rappresentanti dell'Istituto e delle OO.SS., sarà incaricata di elaborare progetti di azioni positive, avuta presente anche la L. 10.4.91 n. 125.
2) Procedure interne di lavoro
Allo scopo di garantire comportamenti uniformi nella materia di cui al 3º comma dell'art. 28 CCNL 23.11.90, le parti chiariscono che le procedure interne di lavoro saranno illustrate, naturalmente quando sia necessario, ai lavoratori durante l'orario di lavoro (con esclusione dell'orario di sportello) e, per i neo assunti, se possibile, durante l'addestramento effettuato secondo le norme contrattuali.
Norma applicativa
Le Direzioni delle filiali prenderanno gli opportuni provvedimenti affinchè si proceda ad illustrare, durante l'orario di lavoro (con esclusione dell'orario di sportello) e con la partecipazione attiva dei dipendenti, le procedure di nuova emanazione necessarie per l'espletamento delle mansioni.
A tale illustrazione saranno chiamati anche colleghi operanti in settori diversi da quelli a cui si riferiscono le procedure da illustrare; purchè tali procedure comportino variazioni anche nelle loro mansioni.
Nel caso in cui un dipendente sia adibito, a carattere permanente, all'espletamento di una nuova mansione (sono escluse pertanto le sostituzioni temporanee derivanti da malattia, ferie, ecc.) si provvederà immediatamente all'illustrazione delle procedure riguardanti le nuove mansioni affidategli.
Per i neo assunti, l'illustrazione delle procedure interne di lavoro inerenti le mansioni di prima destinazione avverrà durante i periodi di addestramento previsti dagli artt. 1, 2 e 3 della Normazione Aziendale.
3) Biglietti di grosso taglio falsificati
(art. 32 - comma V - CCNL 23.11.90)
Si conferma che, ferma restando la responsabilità individuale specifica derivante dalle mansioni svolte dagli addetti ai servizi di cassa, il suddetto personale non risponderà di eventuali biglietti falsi del taglio di lire centomila e cinquantamila, la cui contraffazione risulti tale da potersi accertare solo attraverso particolari apparecchiature delle quali l'interessato non disponga.
In mancanza di tali apparecchiature l'interessato non risponderà se la contraffazione risulti tale da poter essere tecnicamente accertata soltanto in sede di controllo da parte della Banca d'Italia.
Norma applicativa
Non esistendo presso l'Azienda le particolari apparecchiature di cui al CCNL, rimane confermato che il personale interessato non risponderà di biglietti falsi di taglio di lire centomila e cinquantamila se la contraffazione è tecnicamente rilevabile soltanto dalla Bankit.
Allegato n.2
Protocollo Quadri N. 1
punto I Promozioni alla cat. Funzionari
Per la promozione al grado VII della cat. Funzionari i Quadri partecipano alle selezioni di cui all'art. 28 della N.A. impiegati.
Fermo quanto previsto dal cpv. - selezioni, punto 1, di detto articolo, possono presentare domanda per la partecipazione a
dette selezioni:
1.i quadri che, al 31.12 dell'anno precedente a quello di indizione delle prove, abbiano maturato un anno di anzianità nel grado di Capo Ufficio e/o nella categoria dei Quadri, coperto da classifica di merito;
2.i quadri che, per tutto o parte dell'anno precedente a quello di indizione delle prove, abbiano rivestito il grado di Vice Capo Ufficio, purchè abbiano conseguito al 31.12 dello stesso anno 13 classifiche di merito, a partire dalla qualifica di impiegato di 1º.
L'azienda, nell'ambito della quota del 40% di promozioni a discrezione, ha facoltà di attribuire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28, c. 1º, punto 1 lett. b), l'avanzamento al gr. VII ai Quadri che abbiano maturato almeno un anno di anzianità nel grado di Capo Ufficio e/o nella categoria Quadri.
Fermo quanto sopra, si applicano alla cat. Quadri le previsioni di cui al ridetto art. 28 della N.A. impiegati.
punto II Note caratteristiche
L'attribuzione delle classifiche di cui all'art. 107 del CCNL 23.11.90 verrà effettuata sulla base della valutazione delle "prestazioni", secondo criteri e procedure prestabiliti.
punto III Trasferimenti
Nei confronti dei Quadri che abbiano compiuto 45 anni di età e maturato almeno 20 anni di servizio, il trasferimento non può essere disposto senza il consenso del lavoratore.
Nei confronti degli impiegati che abbiano superato i 20 anni di servizio, la previsione di cui all'ultimo comma dell'art. 35 della N.A. impiegati opera anche nel caso di trasferimento disposto per coprire una posizione comportante il passaggio alla categoria dei Quadri.
Ove il dipendente acconsenta al trasferimento e consegua il passaggio alla categoria Quadri, la suindicata previsione cessa di avere applicazione, restando integralmente sostituita da quella di cui al precedente paragrafo.
In tutti gli altri casi di attribuzione della qualifica di Quadro, l'azienda attingerà tra gli impiegati che non abbiano maturato la tutela di cui al citato art. 35 o che, avendola maturata, abbiano dichiarato di accettare gli effetti conseguenti all'eventuale ingresso nella categoria dei Quadri.
Protocollo Quadri N. 2
Premesso:
che da parte delle OO.SS. si è richiesta l'estensione alla categoria dei Quadri dei benefici economici per automatismo previsti per i Vice Capi Ufficio e per i Capi Ufficio (art. 29, 30 e 31);
che, per contro, da parte aziendale si è riconosciuta la necessità di prevedere integrazioni retributive adeguate alla professionalità ed al ruolo proprio di detta categoria, si conviene
che il Monte dei Paschi provvederà ad integrare la retribuzione contrattuale nazionale dei Quadri, conferendo trattamenti sostitutivi dei suddetti benefici economici, nelle misure corrispondenti a quelle che i singoli interessati avrebbero percepito permanendo nella categoria di provenienza;
che, comunque, la retribuzione annua complessiva del Quadro non può superare, ad eccezione dei dipendenti destinatari della norma transitoria n.1 dell'art. 33 della Normazione Aziendale del 12.6.85, l'82,50% della retribuzione del grado VII, considerando a tali effetti:
per il Quadro la 13º classe di stipendio e per il grado VII il 7º scatto;
tutti gli emolumenti contrattuali aziendali con esclusione di quelli conferiti "intuitu personae" e delle indennità attribuite con riferimento a particolari condizioni e modalità di svolgimento delle mansioni (es. indennità c.d. funzionali, nonchè indennità di rischio, indennità di sotterraneo, indennità di tram, indennità di turno);
che ai fini del rispetto del limite sopraindicato si opererà, nei riguardi del singolo dipendente, sui suddetti trattamenti sostitutivi. Il raffronto retributivo viene effettuato all'inizio dell'anno, con riferimento alle variazioni contrattuali verificatesi nell'anno precedente.
Gli scatti biennali di anzianità previsti dal CCNL 23.11.90 sono aumentati di un ulteriore scatto dell'importo di L. 47.341.
Allegato n. 3
Metodologie per la gestione della mobilità
(delibera D.A. 4.12.81)
Documento da rinnovare con le seguenti precisazioni e variazioni:
Annualmente si provvederà, sulla base delle domande di trasferimento ricevute, - per quelle fuori del Gruppo di appartenenza - a costruire per ciascuna piazza un raggruppamento di dipendenti con anzianità analoga costruito e reintegrato in maniera tale da comprendere costantemente un numero significativo di domande, sufficiente cioè a permettere all'interno scelte coerenti con le esigenze di funzionalità e economicità.
Gli eventuali trasferimenti a domanda saranno disposti nei confronti di nominativi compresi in detto raggruppamento; solo in presenza di esigenze che richiedano specifiche professionalità e competenze l'azienda opererà le proprie scelte anche al di fuori del raggruppamento.
Precisazioni ulteriori
Si avrà cura di realizzare raggruppamenti di norma per gruppo e, quando opportuno per alcune filiali all'interno del gruppo.
Il raggruppamento (fascia) comprenderà di regola un anno di anzianità; quando si renda necessario allargare la fascia si renderà noto alle OO.SS. il numero delle domande residue.
Al secondo allargamento di fascia non dovranno residuare domande inevase già presenti al precedente allargamento.
Si avrà altresì cura di evitare assegnazioni di neo assunti, o dipendenti che hanno conseguito la qualifica di impiegato di 1º a seguito della selezione di cui all'art. 27 della N.A., residenti in zona ove abbiano sede dipendenze per le quali siano presenti domande di trasferimento.
Operatori di sportello
Indirizzi Gestionali
Premesso che gli impiegati di 1º neo-assunti assegnati alle filiali vengono di norma e salvo eccezioni adibiti alle mansioni di operatore di sportello, in materia di utilizzo del personale, le Direzioni locali, fermo restando l'attuale quadro di riferimento ed ogni altra prerogativa riguardo alla gestione delle risorse, adegueranno le proprie linee di comportamento ai seguenti criteri:
Operatore sportello
1) Avvicendamenti a domanda:
possono richiedere di essere adibiti ad altre mansioni i dipendenti che per un periodo di almeno 5 anni abbiano svolto mansioni di operatori di sportello in via continuativa, con effettivo utilizzo giornaliero al massimo dell'orario di sportello praticato presso la filiale, purchè pari o superiore a 6 ore;
le condizioni per dar luogo agli avvicendamenti di cui sopra vengono convenzionalmente considerate sussistenti allorchè si verifichino immissioni di neo-assunti e/o di trasferiti a domanda da altra unità produttiva; restano peraltro escluse le immissioni destinate a coprire esigenze specifiche, richiedenti requisiti adeguati, quanto a professionalità o esperienze o conoscenze o titolo di studio od attitudini, oltrechè, naturalmente, le immissioni destinate ad incrementare o sostituire gli
operatori di sportello; al fine di soddisfare un minimo di richieste ed al tempo stesso di garantire flessibilità alla gestione, le Direzioni opereranno gli avvicendamenti attingendo dalle graduatorie di cui appresso, nella proporzione di 3 avvicendamenti ogni 5 immissioni; ciò comporta che al verificarsi della quinta immissione, si sarà dato luogo a 3 avvicendamenti da graduatoria, se non già avvenuti per altro motivo od occasione;
le graduatorie verranno formate con i criteri di cui al successivo punto 4);
ai fini della maturazione dei 5 anni previsti, nei casi di trasferimento a domanda si tiene conto esclusivamente del servizio svolto presso la filiale di arrivo.
2) Riutilizzo operatori di sportello avvicendati:
i dipendenti avvicendati in applicazione degli indicati criteri gestionali:
a.sono comunque utilizzabili nelle mansioni di operatore di sportello per necessità saltuarie;
b.nei casi di trasferimento a domanda il riutilizzo potrà essere anche immediato;
c.sono riutilizzabili dopo trascorsi due anni allorchè, a fronte di un'esigenza di operatore di sportello, non si renda possibile coprire tale esigenza ne con l'utilizzo delle opportunità concezionalmente considerate per dar luogo agli avvicendamenti, ne attraverso la ricerca di possibili soluzioni nell'ambito dell'esecutivo (con esclusione, ovviamente, dei dipendenti avvicendati da graduatoria).
I nominativi così reimmessi possono richiedere immediatamente di essere inseriti nella graduatoria di uscita dalle mansioni di operatore di sportello.
3) Utilizzo cassieri avvicendati ex art. 6 N.A. nelle mansioni di operatore di sportello.
I dipendenti avvicendati dalle mansioni di cassa, in applicazione dell'art. 6 N.A.:
a.sono comunque utilizzabili nelle mansioni di operatore di sportello per necessità saltuarie;
b.sono immediatamente utilizzabili in caso di trasferimento a domanda.
Nel caso che l'utilizzo si verifichi, in via transitoria fino a che non andrà a regime il sistema di cui al punto 1), i dipendenti interessati hanno facoltà di richiedere di essere adibiti ad altre mansioni a prescindere dal periodo di 5 anni previsto e saranno avvicendati al verificarsi delle condizioni di cui al 2º alinea del citato punto 1);
c.possono essere adibiti - con o senza soluzione di continuità nelle mansioni di operatore di sportello in via continuativa, allorchè, a fronte di una esigenza di operatore di sportello, non si renda possibile coprire tale esigenza ne con l'utilizzo delle opportunità convenzionalmente considerate per dar luogo agli avvicendamenti, ne attraverso la ricerca di possibili soluzioni nell'ambito dell'esecutivo, ne con il riutilizzo di operatori di sportello avvicendati da graduatoria.
4) Formazione delle graduatorie:
Possono avanzare domanda per essere adibiti ad altre mansioni i dipendenti che da almeno 5 anni abbiano effettuato mansioni di operatori di sportello in via continuativa e siano stati, per almeno 600 giornate, utilizzati al massimo dell'orario di sportello praticato presso la filiale, purchè pari o superiore a 6 ore, da rilevare sulla base delle segnalazioni relative alla maggiorazione dell'indennità di rischio;
ai fini del calcolo del periodo di svolgimento delle mansioni di operatore di sportello si deve far riferimento all'inizio del mese per il quale è stata effettuata la prima segnalazione per l'attribuzione della indennità di rischio nella misura piena (indennità di rischio per operatori "fissi", ovvero indennità di cassa continuativa, se trattasi di periodo anteriore al 1.1.88);
fermo quanto sopra, la graduatoria verrà stilata sulla base dell'anzianità maturata nelle mansioni di operatore di sportello come sopra determinata; a parità di condizioni vale l'ordine di precedenza della presentazione delle domande.
Sulla base delle domande pervenute verranno compilate, per singola filiale, 3 distinte graduatorie:
A.una riservata agli eventuali cassieri avvicendati ex art. 6 N.A. adibiti in via continuativa alle mansioni di operatore di sportello (v. punto 3);
B.una riservata agli eventuali operatori di sportello già avvicendati e riadibiti (v. punto 2 - lett. c);
C.una riservata agli altri operatori di sportello.
Le uscite verranno disposte utilizzando prima la graduatoria sub A, quindi quella sub B e successivamente quella sub C.
Le OO.SS., nel condividere gli indirizzi gestionali sull'operatore di sportello raccomandano di far sì che, ove esistano le condizioni, le Direzioni locali ricerchino di far operare gli operatori di sportello entro il limite di 5 ore giornaliere.
Permessi e congedi
Protocollo recepito dalla D.A. 19.5.88 nuova formulazione:
permessi e congedi
(art. 91 CCNL 23.11.90)
In relazione alle richieste avanzate dalle OO.SS., l'Azienda disporrà affinchè i criteri applicativi della norma contrattuale in oggetto risultino uniformati ai seguenti indirizzi:
A) brevi permessi retribuiti
1.casi di nascita di figli gg. 1
2.casi di morte del coniuge, di figli di genitori e di altri familiari se conviventi gg. 3
3.per riconosciuti motivi di carattere personale e familiare, gravi ed indilazionabili (anche ad ore)
B) brevi permessi non retribuiti
da concedersi (anche ad ore) salvo imprescindibili esigenze di carattere operativo (massimo annuo giorni 4)
nei casi di comprovata malattia dei figli di età inferiore a 5 anni, il limite annuo è elevabile a giorni 10;
C) congedi retribuiti
per interessi di famiglia o per gravi motivi d'indole privata
tra i motivi di indole privata che consentono la concessione di congedi non retribuiti vengono ricompresi anche motivi quali, ad esempio, il volontariato e la fruizione di qualificate borse di studio.
Riorganizzazioni
Si precisa che l'informativa dovuta per le "rilevanti ristrutturazioni, anche se derivanti da innovazioni tecnologiche" sarà resa anche nel caso di sperimentazioni finalizzate alle stesse, nei confronti delle RSA di coordinamento e delle RSA delle filiali eventualmente coinvolte.
Trattamenti connessi al puerperio
Il trattamento del 100% della retribuzione, dalla data di assenza per gravidanza e fino al terzo mese dalla data del parto, verrà esteso, entro i limiti di un mese, per il periodo superiore ai 5 mesi complessivi di assenza.
L'intero trattamento economico verrà inoltre riconosciuto al genitore adottivo che secondo le previsioni di legge utilizzi il periodo di 3 mesi.
Nuclei centralizzati
Disponibilità ad una informativa annuale, a margine dell'informativa sui trasferimenti.
Portatori di handicap
L'azienda predisporrà idonei strumenti di lavoro per i portatori di handicap.
Lauree "brevi"
Disponibilità ad esaminare l'argomento al momento in cui verranno definite normativamente (nel CCNL) o istituzionalizzati tali tipi di laurea, secondo le logiche delle lauree ordinarie, con le dovute proporzionalità laddove applicabili.
Salariate ad orario ridotto
L'azienda inserirà anche le salariate ad orario ridotto attualmente in servizio, all'atto della loro quiescenza, nella polizza malattie base al momento vigente per il personale ad orario intero della relativa categoria, collocato a riposo.
Ticket
Estensione generale ai dipendenti in servizio al Centro Servizi ed USI, tuttora esclusi dall'applicazione del trattamento in questione (fatta esclusione per il personale part-time).